LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 22
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2016
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 22
Disposizioni in materia di polizia provinciale
1. Il personale addetto all'esercizio delle funzioni di polizia provinciale rimane assegnato alla Città metropolitana di Bologna e alle Province in relazione alle funzioni loro attribuite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e dalla legge regionale n. 13 del 2015.
2. Le funzioni di vigilanza già svolte dalla polizia provinciale e affidate alla Regione, nonché alle sue agenzie strumentali, dalla legge regionale n. 13 del 2015 sono esercitate dal personale della Città metropolitana di Bologna e delle Province sulla base di apposite convenzioni.