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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 22

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2016

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 maggio 2016, n. 9

Art. 23
Assegnazione dei fondi regionali di cui alla legge regionale n. 1 del 2000
1. In coerenza con quanto stabilito dall'articolo 65, comma 2, della legge regionale n. 13 del 2015, fino alla riforma organica della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), le risorse regionali e statali di cui alla legge regionale n. 1 del 2000 sono assegnati agli enti locali e loro forme associative.

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