LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 22
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2016
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 3
Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1990
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 28 (Disciplina del vincolo di destinazione delle aziende ricettive in Emilia-Romagna) è inserito il seguente:
"5 bis. La Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni assembleari, approva i criteri per stabilire ulteriori casi di rimozione del vincolo alberghiero.".
2. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1990 è abrogato.