LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 22
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2016
Art. 3
Modifiche alla
legge regionale n. 28 del 1990
1.
Dopo il comma 5 dell'
articolo 3 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 28 (Disciplina del vincolo di destinazione delle aziende ricettive in Emilia-Romagna) è inserito il seguente:
"5 bis.
La Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni assembleari, approva i criteri per stabilire ulteriori casi di rimozione del vincolo alberghiero.".
2.
Il comma 6 dell'
articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1990 è abrogato.
"Art. 3
Programma pluriennale degli interventi
1.
L'Assemblea legislativa regionale approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di promozione culturale il quale individua le priorità e le strategie dell'intervento regionale nel settore.
2.
Il programma pluriennale definisce in particolare:
a)
gli obiettivi generali da perseguire in relazione alle diverse tipologie di intervento, i criteri e gli indicatori per la verifica del loro raggiungimento, gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi;
b)
i soggetti beneficiari in relazione ai singoli ambiti di intervento;
c)
le risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi da perseguire.
3.
La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi definiti dal programma pluriennale, approva i criteri di concessione, erogazione, revoca dei contributi e le modalità di presentazione delle domande.".