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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 23

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2016)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 339 del 29 dicembre 2015

Art. 1
Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida
1. Per l'anno 2016 i proprietari di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale dovuta per il primo periodo fisso e per le due annualità successive.
2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 500.000,00 per l'esercizio 2016, 2017 e 2018, allocate nel Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati, si fa fronte con la contestuale riduzione di pari importo, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018 degli stanziamenti della Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali, titolo 1 Spese correnti. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, la Giunta regionale, nelle more della necessaria variazione di bilancio, è autorizzata, con proprio atto, a limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti delle spese non obbligatorie del bilancio di previsione di ciascun esercizio, al fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

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