LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 23
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2016)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 339 del 29 dicembre 2015
Art. 6
Fondo rotativo per le professioni ed il microcredito
1. Al fine di promuovere l'accesso al credito da parte dei liberi professionisti, degli artigiani e delle imprese artigiane e delle micro imprese del territorio regionale, la Regione è autorizzata a costituire un fondo rotativo gestito da soggetti iscritti all'elenco degli intermediari finanziari vigilati, già istituito ai sensi del previgente articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nelle more del perfezionamento dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 , come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche al titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993 ) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi). Tali risorse sono destinate alla concessione di finanziamenti per l'avvio e la crescita delle attività di impresa e professionali nell'osservanza della normativa europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.
2. La Regione istituisce e affida la gestione del fondo, secondo i criteri e le modalità definite dalla Giunta, assicurando modalità di accesso semplificate e forte presenza dell'attività effettuata con il fondo nei territori.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dalle operazioni di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2016 una autorizzazione di spesa pari a euro 2.000.000,00, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato.