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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 24

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016-2018

BOLLETTINO UFFICIALE n. 340 del 29 dicembre 2015

Art. 7
Autorizzazione all'indebitamento per il programma triennale degli investimenti
1. Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di ricorso al debito, nel triennio 2016 - 2018 sono autorizzati la contrazione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 194.000.000,00 di cui euro 100.000.000,00 nel 2016, euro 47.000.000,00 nel 2017 ed euro 47.000.000,00 nel 2018 per l'attuazione del programma regionale degli investimenti.
2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 5,5 per cento annuo e per la durata non superiore alla vita utile dell'investimento.
3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione 2016 - 2018.
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dal presente articolo.
5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.
6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo trova la copertura nel bilancio di previsione 2016 - 2018, nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla Missione 50 Debito pubblico, Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari e Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione 2016 - 2018 le necessarie variazioni di bilancio compensative per l'attribuzione degli oneri relativi alle rate di ammortamento dei mutui alle missioni e programmi specifici.
7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2018 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.
8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 risultino meno onerose di quanto previsto al presente articolo, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.

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