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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2015, n. 6

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2007, N.15 (SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE) E ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2004, N. 6 (RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 137 del 18 giugno 2015

Art. 14
Disposizioni transitorie
1. Il Presidente e il consiglio d'amministrazione continuano a svolgere le proprie funzioni fino al termine stabilito dal previgente articolo 20, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2007.
2. Il direttore dell'Azienda nominato ai sensi del previgente articolo 20, comma 6, della legge regionale n. 15 del 2007, resta in carica fino alla scadenza naturale del contratto in essere e assume le funzioni previste dall'articolo 20 ter della legge regionale n. 15 del 2007. In relazione ai compiti del Direttore dell'Azienda, come disciplinati dallo statuto ai sensi del previgente articolo 20, comma 6, della legge regionale n. 15 del 2007, la Giunta regionale può proporre eventuali modifiche agli aspetti normativi del relativo contratto in essere.
3. Il collegio dei revisori in carica all'entrata in vigore della presente legge svolge le sue funzioni fino alla scadenza dell'incarico in essere.

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