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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 09 luglio 2015, n. 8

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI VENTASSO MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI BUSANA, COLLAGNA, LIGONCHIO E RAMISETO NELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 luglio 2016, n. 15

Art. 7
Disposizioni transitorie
1. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2015, d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del Comune di Ventasso dal 1° gennaio 2016, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.
2. È istituito, senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale, un organismo consultivo composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con l'organo di amministrazione straordinaria del Comune di Ventasso che sarà nominato ai sensi della normativa statale, fino all'elezione degli organi di quest'ultimo nella tornata elettorale dell'anno 2016.
3. In via transitoria, alla data di istituzione del Comune di Ventasso gli organi di revisione contabile dell'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano nonché quelli dei Comuni preesistenti decadono e, fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Ventasso, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel Comune di maggiore dimensione demografica.
4. In conformità all'articolo 1, comma 125, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56 Sito esterno (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno, nel Comune di Ventasso, per stabilire il limite degli stanziamenti dell'anno precedente si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 122, della legge n. 56 del 2014 Sito esterno, in conformità all'articolo 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno, i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione dei Comuni d'origine, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I rappresentanti dei Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

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