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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2016, n. 1

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA" IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SULLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI" E DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO". ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2007, N.3 "DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 2009/147/CE"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 50 del 26 febbraio 2016

Art. 47
1. All'articolo 52 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
ai commi 4, 7 e 10 la parola
"Provincia"
è sostituita dalla parola
"Regione";
b)
il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. La Regione, su indicazione dell'ISPRA, con il piano faunistico-venatorio regionale individua i valichi montani interessati alle rotte di migrazione dell'avifauna, dove è comunque vietato l'esercizio venatorio per un raggio di mille metri intorno.";
c)
al comma 11 dopo le parole
"provvedimenti regionali"
, sono soppresse le parole
"e provinciali"
al comma 11 dopo le parole
"provvedimenti regionali"
, sono soppresse le parole
"e provinciali";
d)
dopo il comma 13, è inserito il seguente comma:
"13 bis. Gli appostamenti fissi di caccia previsti dal piano faunistico-venatorio regionale, nonché le strutture di cui al precedente comma 11, sono compatibili con la destinazione di territorio rurale, di cui al Capo IV dell'Allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), anche qualora la loro installazione non sia prevista nei vigenti strumenti urbanistici comunali.";
e)
dopo il comma 13 bis, sono inseriti i seguenti commi:
"13 ter. In attuazione dell'articolo 7, comma 5, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 221 Sito esterno (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), l'autorizzazione di appostamenti fissi rilasciata secondo quanto previsto dai commi precedenti costituisce titolo abilitativo per la sistemazione del sito e per l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività venatoria, i quali possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa senza la necessità di atto autorizzativo di natura edilizia, paesaggistica e sismica, a condizione che:
a) non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione;
b) gli interessati inviino all'Amministrazione comunale, prima della realizzazione degli interventi, apposita comunicazione preliminare, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Regione.
13 quater. I titolari dell'autorizzazione di cui al presente articolo che abbiano provveduto alla sistemazione del sito e all'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività venatoria prima dell'entrata in vigore dell'articolo 7 della legge n. 221 del 2015 Sito esterno possono mantenerli in essere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa, a condizione che:
a) tali interventi presentino le caratteristiche di cui al comma 13 ter, lettera a);
b) gli interessati inviino al Comune, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una comunicazione preliminare, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Regione.
13 quinquies. Fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, la realizzazione di postazioni fisse fuori dai casi di cui ai commi 13 ter e 13 quater, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 e necessita di autorizzazione di natura paesaggistica e sismica, secondo la disciplina vigente.
13 sexies La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le caratteristiche degli appostamenti di caccia, ai sensi dell'art. 5, comma 3 ter della legge statale, introdotto dall'articolo 7, comma 5, lettera c), della legge n. 221 del 2015 Sito esterno.".

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