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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2016, n. 1

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA" IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SULLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI" E DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO". ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2007, N.3 "DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 2009/147/CE"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 50 del 26 febbraio 2016

Art. 49
1. All'articolo 55 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 sono soppresse le parole
", oltre ai richiami di cattura,";
b)
al comma 2 le parole
"comma 3 dell'art. 54"
sono sostituite dalle parole
"comma 4 dell'art. 4 della legge statale e già regolarmente posseduti nella stagione venatoria 2014/2015";
c)
al comma 3 la parola
"INFS"
è sostituita dalla parola
"ISPRA";
d) il comma 4 è abrogato;
e)
al comma 5 dopo le parole
"richiami vivi"
sono inserite le parole
"di allevamento"
e le parole
"Provincia di residenza"
sono sostituite dalla parola
"Regione";
f)
ai commi 6, 7 e 9 la parola
"Provincia"
è sostituita dalla parola
"Regione";
g)
al comma 8 la parola
"Provincia"
è sostituita da
"Regione"
e, dopo la parola
"quote"
, la parola
"assegnate"
è soppressa;
h)
al comma 10 la parola
"INFS"
è sostituita dalla parola
"ISPRA".

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