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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2016, n. 1

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA" IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SULLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI" E DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO". ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2007, N.3 "DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 2009/147/CE"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 50 del 26 febbraio 2016

Art. 54
1. All'articolo 61 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alle lettere p) ed r) del comma 1 la parola
"Provincia"
è sostituita dalla parola
"Regione";
b)
al comma 1, lettera ll), le parole
"dalle Province"
sono sostituite dalle parole
"dalla Regione";
c)
al comma 1, lettera oo), la parola
"Provincia"
è sostituita dalla parola
"Regione"
e la parola
"INFS"
dalla parola
"ISPRA";
d)
al comma 1, lettera hhh), è soppressa la parola
"vigente";
e)
dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:
"4 bis. Per la mancata consegna del tesserino entro il termine di cui all'art. 39, comma 1, lett. b), oltre alla sanzione pecuniaria di cui alla lett. l) del presente articolo, si applica in ogni caso la sospensione del tesserino venatorio per un giorno di esercizio venatorio corrispondente alla data di apertura della caccia alla fauna selvatica stanziale - ad esclusione degli ungulati in selezione - ed alla migratoria, individuata dal calendario venatorio regionale. Qualora il tesserino, al momento dell'applicazione della sanzione, sia già stato ritirato dal cacciatore, la sospensione si applica alla prima stagione venatoria utile.";
f)
al comma 6 le parole
"dal Presidente della Giunta provinciale"
sono sostituite dalle parole
"dalla Provincia e dalla Città metropolitana di Bologna";
g)
al comma 7 dopo la parola
Province
sono inserite le parole
"e dalla Città Metropolitana di Bologna"
e dopo la parola
"1984"
sono aggiunte le parole
h)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata avviene secondo modalità stabilite dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna.".

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