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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2016, n. 1

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA" IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SULLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI" E DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO". ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2007, N.3 "DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 2009/147/CE"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 50 del 26 febbraio 2016

Art. 9
1. All'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione, in funzione degli obiettivi del piano faunistico-venatorio regionale, nel quadro degli orientamenti della Politica agricola comunitaria (PAC), con particolare riferimento ai programmi di attuazione dello sviluppo rurale, promuove l'impegno dei proprietari e dei conduttori dei fondi rustici alla creazione e gestione degli habitat, alla tutela e ripristino degli habitat naturali, alla salvaguardia e incremento della fauna selvatica.";
b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Regione individua altresì, conformemente alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, i criteri per la determinazione dei contributi previsti dalla lett. g) del comma 8 dell'art. 10 della legge statale a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la valorizzazione faunistica del territorio nelle zone di protezione.";
c)
al comma 3 la parola
"Provincia"
è sostituita dalla parola
"Regione".

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