LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2016, n. 1
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA" IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SULLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI" E DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO". ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2007, N.3 "DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 2009/147/CE"
BOLLETTINO UFFICIALE n. 50 del 26 febbraio 2016
INDICE
Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 3 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 4 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 5 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 6 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 7 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 8 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 9 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 10 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 11 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 12 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 13 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 14 - Modifiche all'articolo 16 bis della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 15 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 16 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 17 - Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 18 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 19 - Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 20 - Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 21 - Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 22 - Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 23 - Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 24 - Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 25 - Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 26 - Modifiche all'articolo 32 bis della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 27 - Modifiche all'articolo 32 ter della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 28 - Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 29 - Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 30 - Modifiche all'articolo 35 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 31 - Modifiche all'articolo 36 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 32 - Modifiche all'articolo 36 bis della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 33 - Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 34 - Modifiche all'articolo 39 bis della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 35 - Modifiche all'articolo 40 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 36 - Modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 37 - Modifiche all'articolo 42 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 38 - Modifiche all'articolo 43 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 39 - Modifiche all'articolo 45 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 40 - Modifiche all'articolo 45 bis della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 41 - Modifiche all'articolo 46 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 42 - Modifiche all'articolo 47 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 43 - Modifiche all'articolo 48 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 44 - Modifiche all'articolo 49 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 45 - Modifiche all'articolo 50 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 46 - Modifiche all'articolo 51 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 47 - Modifiche all'articolo 52 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 48 - Modifiche all'articolo 54 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 49 - Modifiche all'articolo 55 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 50 - Modifiche all'articolo 56 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 51 - Modifiche all'articolo 58 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 52 - Modifiche all'articolo 59 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 53 - Modifiche all'articolo 60 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 54 - Modifiche all'articolo 61 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 55 - Modifiche all'articolo 62 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 56 - Modifiche all'articolo 62 bis della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 57 - Modifiche all'articolo 64 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 58 - Abrogazioni
Art. 59 - Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 27 del 2000
Art. 60 - Disposizioni finali in ordine al subentro delle funzioni da parte della Regione
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 1 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 2
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'attività di censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio è coordinata, secondo metodi e direttive dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dalla Regione in collaborazione con i Consigli di gestione degli ambiti territoriali di caccia, con i titolari delle aziende faunistico-venatorie e con gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità, gli Enti Parco nazionali e i Parchi interregionali.";
c)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La Regione coordina la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica anche ai fini della programmazione dei prelievi. A tal fine istituisce nell'ambito del servizio competente un Osservatorio degli habitat naturali e seminaturali e delle popolazioni faunistiche.";
e)
dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:
"5 bis. La Regione promuove interventi di ricerca, sperimentazione, censimento, formazione, informazione, divulgazione, nonché progetti specifici per la reintroduzione di specie di avifauna di importanza comunitaria secondo le Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Per realizzare le suddette attività la Regione può inoltre concedere contributi ad enti pubblici e privati secondo criteri definiti dalla Giunta regionale.".
Art. 3
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
prima del comma 1 è inserito il seguente comma:
"01. La Regione, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 ("Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"), esercita le funzioni di programmazione e pianificazione, nonché tutte le funzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria.";
c) le lettere c) e d) del comma 1 sono soppresse;
d) il comma 2 è abrogato.
Art. 4
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 8 del 1994
1.
Al comma 1 dell'articolo 4 le parole
"Il Consiglio regionale"
sono sostituite dalle parole "L'Assemblea legislativa" e la parola "INFS" dalla parola "ISPRA".
Art. 5
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale.";
c)
al comma 2 le parole
"Gli indirizzi di cui al comma 1 hanno durata quinquennale e sono elaborati con riferimento al programma regionale di sviluppo e al piano territoriale regionale. Essi riguardano in particolare:"
sono sostituite dalle parole "Il piano faunistico-venatorio regionale riguarda in particolare:";
h) la lettera e) del comma 2 è abrogata;
l)
dopo il comma 2 vengono inseriti i seguenti commi:
"2 bis. Il piano faunistico-venatorio regionale costituisce disciplina di riferimento per la predisposizione dei programmi annuali di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e delle Aziende Venatorie.
2 ter. Il piano faunistico-venatorio regionale approvato è pubblicizzato a cura della Regione per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 15 della legge statale e viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione (BURERT).".
Art. 6
Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 8 del 1994
1.
Al comma 1 dell'articolo 8 sono soppresse le parole
", sentito il parere delle Province, che devono esprimersi entro trenta giorni,".
Art. 7
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione sottopone tutti i principali atti di programmazione al Comitato di consultazione di cui all'art. 41 della legge regionale n. 13 del 2015, alle associazioni professionali agricole, alle associazioni venatorie, alle associazioni di protezione ambientale regionale riconosciute, all'Ente nazionale cinofili italiani (ENCI) e ai coordinamenti degli ATC ed acquisisce il parere dell'ISPRA. Per la elaborazione delle norme, delle direttive, la Regione, ove necessario, si avvale di gruppi di lavoro tecnico-scientifico finalizzati.";
Art. 8
Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 8 del 1994
1.
Il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione attraverso gli strumenti di programmazione di cui all'art. 3, nel rispetto della normativa comunitaria in materia agricola ed ambientale, promuove il ripristino e la creazione dei biotopi al fine di realizzare habitat idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie tutelate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge statale, con particolare riferimento alla Direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici e alla Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica.".
Art. 9
Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione, in funzione degli obiettivi del piano faunistico-venatorio regionale, nel quadro degli orientamenti della Politica agricola comunitaria (PAC), con particolare riferimento ai programmi di attuazione dello sviluppo rurale, promuove l'impegno dei proprietari e dei conduttori dei fondi rustici alla creazione e gestione degli habitat, alla tutela e ripristino degli habitat naturali, alla salvaguardia e incremento della fauna selvatica.";
b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Regione individua altresì, conformemente alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, i criteri per la determinazione dei contributi previsti dalla lett. g) del comma 8 dell'art. 10 della legge statale a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la valorizzazione faunistica del territorio nelle zone di protezione.";
Art. 10
Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione, conformemente alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 15, comma 1, della legge statale, con riferimento prioritario agli interventi di valorizzazione ambientale, di conservazione della specie di fauna selvatica e di tutela dei fondi rustici sottoposti a particolare pressione "faunistico-venatoria" causata dalla presenza e dal prelievo venatorio di ungulati, ed avendo riguardo all'estensione dei fondi rustici ed agli indirizzi colturali ivi praticati.";
c) i commi 3 e 4 sono abrogati.
Art. 11
Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 12
Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 13
Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 13 del 2015. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna.";
c) il comma 4 è abrogato;
d)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Per finalità di ricerca scientifica, la Regione o gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità, gli Enti Parco nazionali e i Parchi interregionali per i territori di competenza, sentito il parere dell'ISPRA, possono autorizzare gli enti di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge statale ad effettuare catture di esemplari di specie selvatiche.";
f) i commi 6 ter, 6 quater e 7 sono abrogati.
Art. 14
Modifiche all'articolo 16 bis della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 15
Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:
d)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 gravano sul fondo regionale istituito ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge statale. La loro entità è determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste e nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti.";
e) il comma 3 bis è abrogato.
Art. 16
Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 17
Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 18
Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 23 sono apportate le seguenti modifiche:
b) il comma 2 è abrogato.
Art. 19
Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 8 del 1994
1.
Il comma 1 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
"1. L'utilizzazione a fini faunistici ed eventualmente venatori dei terreni del demanio regionale è definita dalla Giunta regionale, sentito l'ISPRA.".
Art. 20
Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 26 sono apportate le seguenti modifiche:
b) il comma 6 è abrogato.
Art. 21
Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 27 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 22
Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 23
Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole "
La Provincia, sentita la Commissione di cui al comma 2 dell'art. 10"
sono sostituite dalle parole "La Regione, sentiti il Comitato di consultazione di cui all'art. 41 della legge regionale n. 13 del 2015, le Commissioni consultive di cui al comma 2 dell'art. 10,";
c)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ogni ATC è denominato con riferimento alla collocazione geografica. La perimetrazione degli ATC è soggetta a conferma o a revisione quinquennale con la stessa cadenza del piano faunistico-venatorio regionale, entro trenta giorni dall'approvazione dello stesso e secondo i criteri previsti al comma 1. Detta perimetrazione può essere modificata anche nel corso del quinquennio per motivate esigenze gestionali.";
e)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Gli ATC hanno dimensioni subprovinciali e la loro conformazione deve tendere ad assicurare una equilibrata fruizione delle opportunità venatorie del territorio provinciale e anche una equilibrata efficienza gestionale ed amministrativa, in funzione delle attività e dei compiti da realizzare nel rispetto degli obiettivi regionali della pianificazione faunistico-venatoria.";
Art. 24
Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 8 del 1994
1.
Il comma 2 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:
"2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, nell'interesse pubblico, sotto il controllo della Regione.".
Art. 25
Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I membri del Consiglio direttivo vengono designati dalle associazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, in base alla rappresentatività sul territorio delle singole associazioni. La Regione, ricevute le designazioni e verificate le eventuali incompatibilità e, per i propri rappresentanti, sentito il Comitato di consultazione di cui all'art. 41 della legge regionale n. 13 del 2015, entro i successivi trenta giorni provvede alla nomina dei componenti il Consiglio direttivo.";
Art. 26
Modifiche all'articolo 32 bis della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 32 bis sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle direttive previste al comma 1 o a seguito di specifiche modifiche, l'Assemblea dell'ATC provvede all'adeguamento dello Statuto. L'organo direttivo in carica continua ad operare fino alla nomina da parte della Regione del nuovo Consiglio direttivo, che dovrà avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione delle richiamate direttive.";
Art. 27
Modifiche all'articolo 32 ter della legge regionale n. 8 del 1994
1.
Il comma 1 dell'articolo 32 ter è sostituito dal seguente:
"1. In tutti i casi in cui si rilevino violazioni alle prescrizioni di legge, o statutarie, o inadempienze ai compiti di cui all'art. 31, commi 1 e 2, o alla disciplina regionale di cui all'art. 35, comma 1, la Regione diffida il Consiglio direttivo a provvedere in merito entro sessanta giorni. Qualora il Consiglio direttivo non adempia entro i termini, la Regione provvede a mezzo di un Commissario ad acta. Ove si verifichi l'impossibilità di garantire il regolare funzionamento dell'ATC, la Regione provvede allo scioglimento dell'organo e alla nomina di un commissario straordinario per la durata massima di sei mesi, entro i quali dà corso alle procedure per il rinnovo degli organi degli ATC. Il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo responsabili delle violazioni non possono essere nuovamente designati.".
Art. 28
Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 33 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 29
Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 34 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 30
Modifiche all'articolo 35 della legge regionale n. 8 del 1994
1.
Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 35 dopo la parola
"Provincia"
sono inserite le parole "o Città metropolitana di Bologna;".
Art. 31
Modifiche all'articolo 36 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 32
Modifiche all'articolo 36 bis della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 36 bis sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 33
Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 37 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La Regione, sentito l'ATC interessato, su richiesta di associazioni cinofile o venatorie o di un ATC, può autorizzare cacciatori che non hanno la possibilità di farlo nell'ATC di appartenenza ad allenare i cani in ATC diverso, fuori dal periodo di caccia, secondo le norme del calendario venatorio regionale.".
Art. 34
Modifiche all'articolo 39 bis della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 35
Modifiche all'articolo 40 della legge regionale n. 8 del 1994
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 40 la parola
"selvaggina"
è sostituita dalla parola "fauna selvatica".
Art. 36
Modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 37
Modifiche all'articolo 42 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 42 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 38
Modifiche all'articolo 43 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 43 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione autorizza, sentito l'ISPRA, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, a norma dell'art. 16 della legge statale, nei limiti, con la densità e la collocazione territoriale indicati dal piano faunistico-venatorio regionale, da calcolarsi sulla base della superficie agro-silvo-pastorale come individuata con gli indirizzi di cui all'art. 5, così da garantire una pluralità di utilizzazione faunistico-venatoria del territorio.";
c)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. La Regione, con il piano faunistico-venatorio regionale, regola la densità, la collocazione e l'estensione massima complessiva delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie in ogni comprensorio faunistico omogeneo. La Regione, fatte salve le situazioni esistenti, può altresì regolare la distanza tra le aziende e fra queste e le zone di protezione. La Regione può consentire che aziende venatorie limitrofe possano costituirsi in consorzi.";
e)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Entro il mese di febbraio di ogni anno i titolari dell'autorizzazione di cui al presente articolo presentano alla Regione un programma di gestione faunistico-venatoria redatto in conformità al piano faunistico-venatorio regionale ed una relazione sulle attività svolte per l'incremento della fauna e sugli abbattimenti compiuti nella stagione precedente. Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto. In caso di avversità atmosferiche, la Regione stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.".
Art. 39
Modifiche all'articolo 45 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 45 sono apportate le seguenti modifiche:
d)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. All'interno delle zone o dei campi di cui al comma 1, lettere a) e b), la Regione autorizza l'istituzione di campi di gara. Tali campi di gara, di estensione non superiore a 40 ettari, non possono essere autorizzati in numero superiore ad uno per ogni zona e campo. Nelle aziende agri-turistico-venatorie tali limitazioni non si applicano. Nel caso di gare cinofile di interesse nazionale ed internazionale, la Regione può derogare alle stesse limitazioni nelle zone di cui al comma 1, lett. a). Detti campi di gara costituiscono gli ambiti esclusivi in cui autorizzare le gare di cani con facoltà di sparo da parte del conduttore, per tutto l'anno, esclusivamente su avifauna selvatica di allevamento appartenente a specie cacciabili indicate nell'autorizzazione e opportunamente marcate. Lo sparo su fauna non marcata comporta al di fuori della stagione venatoria la revoca dell'autorizzazione.";
Art. 40
Modifiche all'articolo 45 bis della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 45 bis sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 41
Modifiche all'articolo 46 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 46 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Commissione è composta da cinque esperti nelle materie di esame previste dal comma 4 dell'art. 22 della legge statale, di cui uno con funzioni di Presidente. L'esperto in vertebrati omeotermi deve possedere un titolo di laurea in scienze biologiche o in scienze naturali o altri titoli di laurea equipollenti definiti a livello nazionale. La partecipazione alla Commissione non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi spese a carico della Regione.";
Art. 42
Modifiche all'articolo 47 della legge regionale n. 8 del 1994
1.
Il comma 1 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:
"1. La domanda di ammissione agli esami è presentata dall'interessato residente in Regione agli uffici competenti e deve essere corredata dalla dichiarazione di residenza.".
Art. 43
Modifiche all'articolo 48 della legge regionale n. 8 del 1994
1.
Al comma 3 dell'articolo 48 le parole
"delle Province"
sono sostituite dalle parole "della Regione".
Art. 44
Modifiche all'articolo 49 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 49 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è abrogato;
Art. 45
Modifiche all'articolo 50 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:
c)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il Calendario venatorio autorizza inoltre l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie, limitatamente alla fauna di allevamento, dal 1° settembre al 31 gennaio di ogni anno e rende operanti le limitazioni proposte dai Consigli direttivi degli ATC e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto.".
Art. 46
Modifiche all'articolo 51 della legge regionale n. 8 del 1994
1.
Al comma 1 dell'articolo 51 la parola
"Provincia"
è sostituita dalla parola "Regione"
e le parole "di competenza"
sono soppresse.Art. 47
Modifiche all'articolo 52 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 52 sono apportate le seguenti modifiche:
d)
dopo il comma 13, è inserito il seguente comma:
"13 bis. Gli appostamenti fissi di caccia previsti dal piano faunistico-venatorio regionale, nonché le strutture di cui al precedente comma 11, sono compatibili con la destinazione di territorio rurale, di cui al Capo IV dell'Allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), anche qualora la loro installazione non sia prevista nei vigenti strumenti urbanistici comunali.";
e)
dopo il comma 13 bis, sono inseriti i seguenti commi:
"13 ter. In attuazione dell'articolo 7, comma 5, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), l'autorizzazione di appostamenti fissi rilasciata secondo quanto previsto dai commi precedenti costituisce titolo abilitativo per la sistemazione del sito e per l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività venatoria, i quali possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa senza la necessità di atto autorizzativo di natura edilizia, paesaggistica e sismica, a condizione che:
a) non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione;
b) gli interessati inviino all'Amministrazione comunale, prima della realizzazione degli interventi, apposita comunicazione preliminare, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Regione.
13 quater. I titolari dell'autorizzazione di cui al presente articolo che abbiano provveduto alla sistemazione del sito e all'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività venatoria prima dell'entrata in vigore dell'articolo 7 della legge n. 221 del 2015 possono mantenerli in essere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa, a condizione che:
a) tali interventi presentino le caratteristiche di cui al comma 13 ter, lettera a);
b) gli interessati inviino al Comune, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una comunicazione preliminare, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Regione.
13 quinquies. Fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, la realizzazione di postazioni fisse fuori dai casi di cui ai commi 13 ter e 13 quater, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 e necessita di autorizzazione di natura paesaggistica e sismica, secondo la disciplina vigente.
13 sexies La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le caratteristiche degli appostamenti di caccia, ai sensi dell'art. 5, comma 3 ter della legge statale, introdotto dall'articolo 7, comma 5, lettera c), della legge n. 221 del 2015 .".
Art. 48
Modifiche all'articolo 54 della legge regionale n. 8 del 1994
1.
L'articolo 54 è sostituito dal seguente:
"Art. 54
Disciplina dell'esercizio delle deroghe
1. In relazione a quanto stabilito dall'art. 19 bis della legge statale è consentito svolgere attività venatoria, in deroga al divieto di prelievo previsto dalla Direttiva 2009/147/CE, in applicazione dell'art. 9, paragrafo 1, lett. a), della direttiva medesima.
2. Le deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottati caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE.
3. La Giunta regionale, in coerenza con i criteri della Direttiva 2009/147/CE e previo parere dell'ISPRA, a seguito di una analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni relative alle colture danneggiate da ogni singola specie, all'importo dei danni accertati nell'anno precedente, alla localizzazione dei danni, al periodo di concentrazione dei medesimi e all'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo, autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando:
a) le specie che formano oggetto di prelievo;
b) i mezzi di prelievo autorizzati;
c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;
d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;
e) i soggetti abilitati al prelievo;
f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
g) i controlli che saranno effettuati.".
Art. 49
Modifiche all'articolo 55 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 55 sono apportate le seguenti modifiche:
d) il comma 4 è abrogato;
Art. 50
Modifiche all'articolo 56 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 56 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA. I limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi dell'ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per AFV, sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale. I tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati.";
d)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il prelievo selettivo degli ungulati e la caccia al cinghiale sono praticati da coloro che risultano in possesso di attestato di idoneità tecnica, previa partecipazione agli specifici corsi di formazione e aggiornamento ed esami finali di cui al regolamento regionale, concernente la gestione degli ungulati e caccia al cinghiale in Emilia-Romagna. I corsi di formazione e aggiornamento possono essere svolti, oltreché dalla Regione, anche dalle associazioni venatorie, di protezione ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole, o da altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifica esperienza in materia.";
e)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Gli organismi direttivi degli ATC, avvalendosi delle Commissioni previste dal regolamento regionale sulla gestione degli ungulati e caccia al cinghiale, predispongono i documenti per la programmazione delle uscite per i prelievi di selezione e per il calendario delle battute al cinghiale nelle zone di caccia previste autorizzati dalla Regione.";
f)
al comma 8 le parole
"Provincia e, qualora occorra in base alle disposizioni vigenti, l'autorizzazione dell'ente territoriale competente"
sono sostituite dalle seguenti parole: "Regione. Tali strutture sono compatibili con la destinazione di territorio rurale, di cui al Capo IV dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, anche qualora la loro installazione non sia prevista nei vigenti strumenti urbanistici comunali. Ai fini edilizi, tali manufatti (altane), sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 52, commi dal 13 ter al 13 sexies come integrati dalla lettera e) comma 1 dell'art. 47.".
Art. 51
Modifiche all'articolo 58 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 58 sono apportate le seguenti modifiche:
d)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, le Province e la Città metropolitana di Bologna si avvalgono delle guardie venatorie di cui all'art. 27 della legge statale. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), le Province e la Città metropolitana di Bologna provvedono alla nomina a guardia giurata venatoria dei soggetti di cui all'art. 27, comma 1, lett. a) e b), della legge statale. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 9, della legge statale, la nomina a guardia giurata venatoria può essere attribuita ai cittadini che, avendo i requisiti di legge, abbiano superato l'esame di cui al comma 4, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente, gratuitamente e nel rispetto dei regolamenti adottati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna ai sensi dell'art. 59, comma 3bis, della presente legge. La nomina può essere conferita anche a cittadini che siano disposti ad operare volontariamente e gratuitamente per conto delle Province e della Città metropolitana di Bologna, purché abbiano superato l'esame di cui al comma 4 e diano sicuro affidamento di preparazione tecnica. Le Province e la Città metropolitana di Bologna si avvalgono altresì dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), attraverso le convenzioni di cui all'art. 9 della medesima legge, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 59, comma 3bis, della presente legge.";
e)
dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
"3 bis. Al fine di assicurare un omogeneo ed efficace svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull'intero territorio regionale, la Regione definisce annualmente, sentite le Province e la Città metropolitana di Bologna, modalità e parametri per l'esercizio delle suddette attività in funzione della caratterizzazione faunistico-venatoria territoriale.";
f)
in coda al comma 4 si aggiunge il seguente periodo:
"Nella definizione dei percorsi formativi e dei programmi di esame rivolti alle guardie zoofile di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), nonché ai soggetti di cui ai commi 1, lettera a), e 2 dell'art. 27 della legge statale collocati a riposo, si potrà tenere conto delle competenze specifiche maturate o delle pregresse esperienze professionali.".
Art. 52
Modifiche all'articolo 59 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 59 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole
"La Provincia"
sono sostituite dalle parole "Le Province e la Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 comma 1 della legge regionale n. 13 del 2015";
Art. 53
Modifiche all'articolo 60 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 60 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 54
Modifiche all'articolo 61 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 61 sono apportate le seguenti modifiche:
e)
dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:
"4 bis. Per la mancata consegna del tesserino entro il termine di cui all'art. 39, comma 1, lett. b), oltre alla sanzione pecuniaria di cui alla lett. l) del presente articolo, si applica in ogni caso la sospensione del tesserino venatorio per un giorno di esercizio venatorio corrispondente alla data di apertura della caccia alla fauna selvatica stanziale - ad esclusione degli ungulati in selezione - ed alla migratoria, individuata dal calendario venatorio regionale. Qualora il tesserino, al momento dell'applicazione della sanzione, sia già stato ritirato dal cacciatore, la sospensione si applica alla prima stagione venatoria utile.";
g)
al comma 7 dopo la parola
Province
sono inserite le parole "e dalla Città Metropolitana di Bologna"
e dopo la parola "1984"
sono aggiunte le parole "e della legge regionale n. 13 del 2015.";
Art. 55
Modifiche all'articolo 62 della legge regionale n. 8 del 1994
1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 62 è soppressa.
Art. 56
Modifiche all'articolo 62 bis della legge regionale n. 8 del 1994
1.
Al comma 1 dell'articolo 62 bis dopo le parole
"attività svolte dai cacciatori e"
, sono soppresse le parole "alle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 31,"
e sono inserite le parole "quelli concernenti violazioni a cui è connessa l'applicazione di sanzioni amministrative di cui all'art. 61 ed eventuali sanzioni disciplinari previste dagli statuti degli ATC ai sensi dell'art. 32 bis,".
Art. 57
Modifiche all'articolo 64 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 64 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), nonché dall'art. 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 )";
b) il comma 2 è abrogato.
Art. 58
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 6, 7, 9, 18 e 63 della legge regionale n. 8 del 1994.
2. E' abrogata la legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE).
Art. 59
Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 27 del 2000
1.
Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina) le parole
"all'art. 18 comma 2"
sono sostituite dalle parole "all'art. 17 comma 3".
Art. 60
Disposizioni finali in ordine al subentro delle funzioni da parte della Regione
1. I piani faunistico-venatori provinciali hanno efficacia fino alla data di approvazione del piano faunistico-venatorio regionale.
2. Le perimetrazioni degli ATC hanno efficacia fino alla nuova perimetrazione regionale conseguente all'approvazione del piano faunistico-venatorio regionale.
3. I calendari venatori provinciali relativi alla stagione 2015/2016 restano efficaci fino alla loro naturale scadenza.
4. I rappresentanti provinciali nei Consigli direttivi degli ATC restano in carica fino alla scadenza naturale dell'organo, ovvero, se antecedente, fino alla nuova perimetrazione regionale.
5. Tutte le autorizzazioni rilasciate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna conservano validità fino alla naturale scadenza.
6. Fino all'approvazione da parte della Regione di nuove direttive in applicazione della legge regionale n. 8 del 1994, sono applicabili, per quanto compatibili, le discipline attualmente vigenti.
7. Le direttive approvate dalla Giunta regionale in attuazione di articoli abrogati perdono efficacia con l'entrata in vigore della presente legge.
8. In considerazione della modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie e del subentro delle funzioni da parte della Regione, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli, a valere sulle risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 8 del 1994, nell'ambito della Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 2 - Caccia e pesca, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.