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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 10

COLLEGATO ALLA LEGGE COMUNITARIA REGIONALE 2016 - ABROGAZIONI DI LEGGI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 159 del 30 maggio 2016

Art. 2
Abrogazioni
1. Sono o rimangono abrogate le leggi regionali di cui all'allegato A.
2. Le leggi regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.
3. In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione delle leggi regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.

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