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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 11

MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 15 luglio 2016

Art. 39
1.
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), dopo la lettera i), è aggiunta la seguente lettera:
"i bis) favorisce il coinvolgimento delle famiglie, anche in associazione tra loro, nelle politiche educative rivolte ai minorenni.".

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