LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 11
MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 15 luglio 2016
Art. 42
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2008
1.
L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2008, è sostituito dal seguente:
"Il programma contiene le linee d'indirizzo per la predisposizione dei piani distrettuali per la salute e il benessere.".