Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 11

MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 15 luglio 2016

Art. 46
1.
Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:
"3. Il centro opera almeno nelle seguenti aree:
a) area dell'informazione: permette alle famiglie con figli un accesso rapido e amichevole alle informazioni utili alla vita quotidiana e alle opportunità del territorio;
b) area del sostegno alle competenze genitoriali: principalmente interventi di ascolto, colloquio e consulenza educativa, percorsi di mediazione familiare, consulenze tematiche e counseling genitoriale;
c) area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie: in particolar modo attraverso l'attivazione e la promozione di gruppi di famiglie-risorsa, gruppi di auto-mutuo aiuto, progetti d'integrazione per famiglie di nuova immigrazione e banche del tempo, quali sistemi di scambio di attività, di servizi e saperi tra le persone, ponendo un'attenzione specifica alla dimensione multiculturale.".
2.
Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dai seguenti commi:
"4. I centri per le famiglie programmano la propria attività in stretta connessione con la programmazione di ambito distrettuale, in modo da contribuire a rendere coerenti ed integrabili l'insieme delle azioni promosse nel territorio a favore prioritariamente delle famiglie con figli minori. Al fine di realizzare il sostegno alle famiglie indicato ai commi 2 e 3, i centri dovranno attivare relazioni stabili con gli altri nodi della rete territoriale, in particolare:
a) con il settore socio-sanitario e sanitario, tra cui i consultori familiari;
b) il settore educativo, scolastico e culturale, tra cui le autonomie scolastiche e i centri di servizio indicati all'articolo 22 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro);
c) il settore sociale.
4 bis. Particolare attenzione deve essere posta dai centri per le famiglie nel costruire percorsi di collaborazione con le forme organizzate dei cittadini e delle famiglie, nonché delle organizzazioni del privato sociale, riconoscendole come risorsa e valorizzandone la ricchezza in un'ottica di lavoro di comunità, anche attraverso forme di raccordo stabili. Laddove lo si ritenga utile e nel rispetto della normativa vigente, i Comuni possono prevedere altresì l'affidamento di una o più attività del centro per le famiglie a idonei soggetti del terzo settore.".

Espandi Indice