LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 11
MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 15 luglio 2016
Art. 51
Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 14 del 2008
1.
L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:
"La Regione riconosce nel coordinamento di cui all'articolo 21 l'ambito di raccordo del sistema di protezione. Per favorire tale ruolo la Regione promuove intese con le amministrazioni dello Stato interessate.".