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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 11

MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 15 luglio 2016

Art. 61
Norma di prima applicazione
1. Per l'anno 2016, ai fini dell'attuazione dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 34 del 2002, come sostituito dall'articolo 35 della presente legge, la Giunta regionale individua con proprio atto i soggetti destinatari e i servizi di cui al medesimo comma, tenendo conto, ove possibile, al fine di assicurare continuità ai servizi in corso, dei rapporti attivati dalle Province entro il 30 giugno 2015.

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