LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 11
MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 15 luglio 2016
CAPO I
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003 in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali
Art. 2
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2003
1.
Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è sostituito dal seguente:
"1. La presente legge, ispirandosi ai principi ed ai valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in armonia con la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) ed in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni), detta norme per la promozione della cittadinanza sociale, dei diritti e delle garanzie ad essa correlati, per la definizione e la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.".
Art. 3
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2003
1.
La lettera j) del comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituita dalla seguente:
"J) interventi di sostegno all'inserimento e reinserimento lavorativo delle persone disabili e in condizione di fragilità e vulnerabilità, anche in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 14 (Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari);".
Art. 4
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2003
1.
Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"3. La definizione dei livelli di cui al comma 2, è attuata previa concertazione con la Cabina di regia per le politiche sociali e sanitarie, sentita la Commissione assembleare competente.".
Art. 5
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2003
1.
La lettera b) del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituita dalla seguente:
"b) agevolazioni tariffarie e d'imposta;".
Art. 6
Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 2 del 2003
1.
Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"5. La Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente, stabilisce con propria direttiva le condizioni per la concessione degli assegni di cura, la loro entità, le procedure di concessione e le modalità di controllo dell'attuazione da parte del responsabile del caso del programma assistenziale individualizzato o, per i minori in affidamento familiare, del progetto educativo individuale.".
Art. 7
Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 2 del 2003
1.
Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative ed i compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, in forma singola o associata, di norma in ambito distrettuale, secondo le forme previste dal Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).".
Art. 8
Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 2 del 2003
1.
La lettera h) del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituita dalla seguente:
"h) realizza il sistema informativo integrato di interventi e servizi sociali regionale in raccordo con il sistema informativo di interventi e servizi sociali nazionale, come previsto dall'articolo 21 della legge n. 328 del 2000 ;".
2.
Il comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"4. La Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dall'articolo 15, comma 3 e comma 5 lettere a), b), c), e d), con le modalità previste dall'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), nonché il potere sostitutivo nei confronti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui all'articolo 22, comma 1.".
Art. 9
Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 2 del 2003
1.
La lettera f) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituita dalla seguente:
"f) prevede che i Comuni, singoli o associati, negli ambiti territoriali di attività, svolgano funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull'attività delle Aziende".
Art. 10
Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2003
1.
Il comma 13 dell'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"13. I Comuni, singoli o associati, svolgono funzioni di monitoraggio e vigilanza dell'attività delle Aziende. La direttiva regionale che stabilisce i parametri per la trasformazione delle Istituzioni in Aziende determina per quali inadempienze gli enti preposti al controllo possono prevedere il commissariamento dell'Azienda.".
Art. 11
Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003
1.
Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Il Piano regionale ha durata triennale e conserva efficacia fino all'entrata in vigore di quello successivo. Stabilisce gli indirizzi per la realizzazione e lo sviluppo del sistema integrato.".
2. Il comma 3 dell'articolo 27 è abrogato.
3.
Il comma 5 dell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"5. Il Piano regionale indica altresì gli ambiti di formazione e riqualificazione degli operatori sociali e socio-sanitari che concorrono alla definizione della programmazione generale del sistema formativo di cui all'articolo 44 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).".
4.
Il comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"6. Il Piano è adottato dall'Assemblea legislativa su proposta della Giunta, acquisiti i pareri del Consiglio delle Autonomie locali e della Conferenza regionale del Terzo settore, sentite le organizzazioni sindacali.".
Art. 12
Sostituzione dell'articolo 28 della legge regionale n. 2 del 2003
1.
L'articolo 28 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 28
Sistema informativo dei servizi sociali
1. La Regione istituisce il sistema informativo integrato di interventi e servizi sociali nell'ambito del sistema informativo di interventi e servizi sociali nazionale previsto dall'articolo 21 della legge n. 328 del 2000 .
2. Il sistema informativo integrato di interventi e servizi sociali assicura la disponibilità dei dati significativi relativi all'analisi dei bisogni e dell'offerta di servizi e strutture socio-educative, socio-assistenziali e socio-sanitarie del territorio. Il sistema informativo è finalizzato alla programmazione e valutazione delle politiche sociali, ad un corretto utilizzo delle risorse, alla promozione ed attivazione di progetti europei, nonché al coordinamento con le strutture sanitarie, educative, formative, culturali, del lavoro e dell'occupazione, urbanistiche ed abitative. Il trattamento dei dati per le finalità di programmazione e valutazione delle politiche sociali si considera di rilevante interesse pubblico.
3. I soggetti operanti nel sistema integrato sono tenuti, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), a fornire annualmente alla Regione i dati necessari al sistema.
4. La Regione fissa il sistema di regole e sviluppa le strutture tecnologiche finalizzate all'integrazione e interoperabilità dei sistemi informativi dei soggetti operanti nel sistema, come previsto dalla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), assicurando, anche in riferimento alla protezione dei dati personali, standard di qualità e adeguate modalità di accessibilità, trasmissione e trattamento dei dati necessari ad alimentare il sistema informativo integrato di interventi e servizi sociali regionale e nazionale, nel rispetto del principio di pertinenza, indispensabilità e non eccedenza.
5. La Regione è autorizzata, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196 del 2003 , al trattamento, comunicazione e diffusione, anche in forma aggregata, dei dati raccolti da soggetti pubblici e privati.".
Art. 13
Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2003
1. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:
"Il Piano di zona, di ambito distrettuale, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. n. 19 del 1994, predisposto sulla base delle indicazioni del Piano regionale, ha durata triennale e conserva efficacia fino all'entrata in vigore di quello successivo.";
2.
Il comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"3. Il Piano di zona, promosso su iniziativa del rappresentante legale dell'ente locale capofila distrettuale, è approvato con accordo di programma, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, della legge n. 328 del 2000 , dai competenti organi dei Comuni e, ove ad esse siano conferite le funzioni, delle Unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), compresi nel territorio del distretto. Per gli interventi socio-sanitari, ivi compresi quelli connotati da elevata integrazione sanitaria, previsti anche dal programma delle attività territoriali di cui all'articolo 3 quater, comma 2, del D.lgs. n. 502 del 1992 , l'accordo è sottoscritto d'intesa con il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 11, comma 2.".
3. Il comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2003 è abrogato.
Art. 14
Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 2 del 2003
1.
Il comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"1. Nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), sono individuati gli interventi sociali volti ad assicurare piena efficacia agli obiettivi degli stessi programmi.".
Art. 15
Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 2 del 2003
1.
Il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"3. La Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione dei reclami da parte degli utenti, tenuto conto della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) e della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 (Norme sul difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del difensore civico)).".
Art. 16
Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2003
1.
Il comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"3. La Regione promuove iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del Terzo settore e dei soggetti senza scopo di lucro di cui all'articolo 20, assicurando il confronto con le rispettive rappresentanze.".
2.
Il comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"4. Alla programmazione, progettazione e realizzazione delle attività formative di cui al comma 2 si applicano le norme della legge regionale n. 12 del 2003, tenuto conto di quanto previsto dal Piano regionale.".
Art. 17
Modifiche all'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2003
1.
Il comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2003, è sostituito dal seguente:
"3. Gli organismi tecnici trasmettono annualmente ai Comuni interessati ed alla Regione, una relazione sull'attività di vigilanza con le caratteristiche e nei termini stabiliti dalla direttiva di cui all'articolo 35, comma 2. La sintesi delle relazioni pervenute è pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT)".
Art. 18
Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 2 del 2003
1.
Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 38 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"La Giunta regionale, previa concertazione con la Cabina di regia per le politiche sociali e sanitarie e sentito il parere della Conferenza regionale del Terzo settore, individua, nel rispetto dei parametri di cui al comma 1, i servizi il cui esercizio è subordinato all'accreditamento.".
2.
Il comma 5 dell'articolo 38 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"5. La Regione assicura il monitoraggio sull'attuazione del sistema di accreditamento al fine di favorire la piena realizzazione delle finalità di cui al presente articolo.".
Art. 19
Modifiche all'articolo 44 della legge regionale n. 2 del 2003
1.
Il comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Enti locali valorizzano l'apporto del volontariato alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, anche mediante la stipula di convenzioni, ai sensi della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) per l'erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato.".
Art. 20
Modifiche all'articolo 45 della legge regionale n. 2 del 2003
1.
Il comma 4 dell'articolo 45 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"4. Agli oneri derivanti dalle attività di formazione di cui all'articolo 34 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti disponibili a valere sulla legge regionale n. 12 del 2003, nonché da finanziamenti provenienti dall'Unione europea per iniziative ed interventi in materia di politiche formative.".
Art. 21
Modifiche all'articolo 47 della legge regionale n. 2 del 2003
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale n. 2 del 2003 è abrogata.
2.
Il comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"3. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, annualmente individua le azioni per il perseguimento degli indirizzi del Piano regionale di cui all'articolo 27 e ripartisce le risorse del Fondo sociale regionale per le iniziative di cui al comma 1, lettera b), ed al comma 2.".
Art. 22
Modifiche all'articolo 66 della legge regionale n. 2 del 2003
1. I commi 2 e 4 dell'articolo 66 della legge regionale n. 2 del 2003 sono abrogati.
2.
Al comma 5 dell'articolo 66 della legge regionale n. 2 del 2003, in fine, è aggiunto il seguente periodo:
"In particolare, la Regione esercita in materia le funzioni di vigilanza sugli organi, di controllo sul funzionamento generale, di approvazione di modifiche statutarie ed istituzionali, di depubblicizzazione, e i Comuni esprimono parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di interesse comunale.".