LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 11
MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 15 luglio 2016
TITOLO VI
Modifiche legislative in materia di servizi educativi per la prima infanzia
Art. 60
Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 1 del 2000
1.
Il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) è sostituito dal seguente:
"2. Presso ciascun Comune capoluogo è istituito un Coordinamento pedagogico territoriale (CPT), di ambito provinciale, formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia accreditati, con compiti di formazione, confronto e scambio delle esperienze, promozione dell'innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi, nonché supporto al monitoraggio e valutazione del progetto pedagogico. La Regione promuove iniziative di raccordo di area vasta.".