LEGGE REGIONALE 29 luglio 2016, n. 13
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E SECONDA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016-2018
BOLLETTINO UFFICIALE n. 236 del 29 luglio 2016
Art. 10
Disposizioni attuative dell'articolo 9
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 9 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 2015, fatto salvo quanto specificamente previsto dal comma 2, al fine della graduazione dell'attribuzione all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) delle funzioni, nonché ai fini dell'attribuzione delle relative risorse.
2. La Giunta regionale trasferisce ad ARPAE nel rispetto degli articoli 22 e 67 della legge regionale n. 13 del 2015, in quanto compatibili, la gestione delle attività in materia di informazione ed educazione alla sostenibilità previste dalla legge regionale n. 27 del 2009 con specifico atto, che definisce la decorrenza di esse e dispone l'attribuzione delle conseguenti risorse umane e finanziarie.