LEGGE REGIONALE 29 luglio 2016, n. 13
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E SECONDA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016-2018
BOLLETTINO UFFICIALE n. 236 del 29 luglio 2016
Art. 3
Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994
1.
Dopo il comma 6 bis dell'articolo 26 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) sono aggiunti i seguenti:
"6 ter. Al fine di tutelare ed assistere la fauna selvatica ferita o in difficoltà, la Regione può stipulare apposite convenzioni con i centri per il recupero degli animali selvatici autorizzati ai sensi della disciplina regionale vigente e con le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) con finalità statutarie compatibili, per attività di raccolta, trasporto e primo soccorso dei capi alle strutture deputate alla successiva cura, riabilitazione e liberazione.
6 quater. La Regione provvede a pubblicizzare la volontà di stipulare le convenzioni, secondo i principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, definendo specifiche modalità per l'esecuzione delle attività.
6 quinquies. I contenuti delle convenzioni saranno definiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte con l'apporto prevalente dei propri aderenti volontari;
b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;
c) devono essere stipulate apposite assicurazioni in favore dei volontari aderenti;
d) tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese ammesse a rimborso, devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative.".