LEGGE REGIONALE 29 luglio 2016, n. 13
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E SECONDA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016-2018
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 14 giugno 2024, n. 7 - Allegato A
Art. 6
Modifiche alla
legge regionale n. 2 del 2002
1.
Il comma 2 dell'
articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 2 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Aziende USL in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, di cui alla
L. 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni, nonché di vaccinazioni antipoliomielitiche non obbligatorie, di cui all'
art. 3 della L. 14 ottobre 1999, n. 362 ) è sostituito dal seguente:
"2.
Le Aziende USL anticipano agli aventi diritto il pagamento degli indennizzi, compresi gli arretrati maturati e la rivalutazione degli stessi, e rendicontano periodicamente alla Regione gli importi erogati al fine di ottenere il trasferimento delle risorse finanziarie da parte della medesima.".