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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 luglio 2016, n. 15

NORME DI PROMOZIONE DEI PERCORSI ASSOCIATIVI: AMBITI OTTIMALI, UNIONI, FUSIONI E INCORPORAZIONI DI COMUNI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 238 del 29 luglio 2016

Art. 12
Ambiti territoriali ottimali
1. I Comuni interessati a presentare proposte di ridelimitazione degli ambiti territoriali ottimali cui appartengono possono, anche nell'anno 2016 e alle condizioni ed in base alla disciplina dettata dall'articolo 6 bis (Modifica degli ambiti territoriali ottimali di maggiori dimensioni), commi 1 e 2, della legge regionale n. 21 del 2012, presentare proprie proposte entro il 30 ottobre 2016.
2. Le proposte presentate entro il termine di cui al comma 1 saranno valutate dalla Giunta regionale che, in caso di accoglimento, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, provvederà a modificare ed integrare il Programma di riordino territoriale entro il 31 dicembre 2016 con apposita deliberazione, con efficacia dal 1° gennaio 2017.
3. Nel caso in cui, per effetto dell'approvazione di una legge di fusione di Comuni, l'ambito territoriale di un Comune venga a coincidere con un ambito territoriale ottimale, delimitato ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012, tale Comune, indipendentemente dalle sue dimensioni, è esentato per cinque anni dall'obbligo di aderire ad altro ambito territoriale ottimale, salvo che non ne faccia espressamente richiesta ai sensi del suddetto articolo 7, comma 2.
4. Nel caso di cui al comma 3, se l'ambito territoriale del Comune nato da fusione coincide anche con quello di un'Unione montana, il Comune continua a svolgere le funzioni già conferite all'Unione montana e accede ai contributi e benefici per legge riservati alle Unioni montane.

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