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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 30 settembre 2016, n. 17

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1991, N. 24 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE", IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 294 del 30 settembre 2016

Art. 27
1.
L'articolo 24 sexies della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituito dal seguente:
"Art. 24 sexies
Carta regionale delle aree tartufigene
1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, sentiti la Consulta di cui all'articolo 30, la Conferenza agricola di cui all'articolo 39 della legge regionale n. 13 del 2015 e gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità e le associazioni dei tartufai e dei tartuficoltori maggiormente rappresentative a livello regionale, la Carta regionale delle aree potenzialmente tartufigene.
2. Per le modifiche della Carta regionale delle aree tartufigene si applica la procedura di cui al comma 1.".

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