LEGGE REGIONALE 30 settembre 2016, n. 17
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1991, N. 24 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE", IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI"
BOLLETTINO UFFICIALE n. 294 del 30 settembre 2016
Art. 33
Disposizioni transitorie e finali
1. I riconoscimenti di tartufaie controllate e coltivate rilasciati, ai sensi dell'articolo 3, dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna conservano la loro validità.
2. Ai procedimenti di riconoscimento di tartufaie in corso continua ad applicarsi la disciplina procedimentale vigente alla data di presentazione dell'istanza; gli interventi prescritti devono concludersi entro il termine perentorio del 31 luglio 2017. Fino all'adozione della delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 3, detta procedura si applica altresì ai procedimenti di riconoscimento avviati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
3. Le autorizzazioni alla raccolta per scopi scientifici e di studio, anche in deroga al calendario ed alle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 13, già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità fino al 31 dicembre 2016.
4. Sono confermate fino al 31 dicembre 2016 le variazioni al calendario di ricerca e raccolta del tartufo previste dalle Amministrazioni provinciali e dalla Città metropolitana di Bologna e riportate nei seguenti atti e provvedimenti amministrativi:
a) Provincia di Modena, delibera della Giunta provinciale n. 169 del 2003;
b) Provincia di Rimini, delibere della Giunta provinciale n. 206 del 2002 e n. 127 del 2011;
c) Provincia di Ferrara, delibera del Consiglio provinciale n. 48 del 2015 e decreto del Presidente n. 171 del 2015;
d) Provincia di Reggio Emilia, delibera della Giunta provinciale n. 238 del 2007;
e) Provincia di Parma, delibera della Giunta provinciale n. 690 del 2004;
f) Provincia di Piacenza, determinazione della Dirigente del Servizio Piccole filiere e supporto tecnico n. 1069 del 2015;
g) Città metropolitana di Bologna, delibera della Giunta provinciale di Bologna n. 277 del 2000.
5. Le direttive approvate dalla Giunta regionale in attuazione di articoli abrogati perdono efficacia con l'entrata in vigore della presente legge.