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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 30 settembre 2016, n. 17

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1991, N. 24 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE", IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 294 del 30 settembre 2016

Art. 5
1.
Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991 la parola
"Provincia"
è sostituita dalla seguente:
"Regione".
2.
Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991 la parola
"Provincia"
è sostituita dalla seguente:
"Regione"
e le parole
"tenuto conto anche del piano colturale e di conservazione sottoscritto dal richiedente"
sono sostituite dalle seguenti:
"che il richiedente dovrà sottoscrivere per presa visione e accettazione. Il richiedente dovrà sottoscrivere le prescrizioni contenute nell'attestazione di riconoscimento.".
3.
Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991 la parola
"Provincia"
è sostituita dalla seguente:
"Regione".
4.
Alla fine del comma 4 bis dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole
"A tal fine, le Province provvedono a redigere la carta dei corsi d'acqua demaniali."
sono soppresse.

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