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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2016, n. 18

TESTO UNICO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA E DELL'ECONOMIA RESPONSABILI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 326 del 28 ottobre 2016

Art. 7
Accordi con enti pubblici
1. La Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, che possono prevedere la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:
a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio d'infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso e di attività corruttive;
b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;
c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni d'illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni e alle forme collegate alla corruzione;
d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.
2. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 la Regione concede altresì agli enti pubblici contributi per l'acquisto, la ristrutturazione, l'adeguamento e il miglioramento di strutture, compresa l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche nonché per interventi di riqualificazione urbana.
3. La Regione può promuovere e stipulare accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali, volti in particolare a:
a) favorire l'attività ispettiva e di controllo, anche attraverso la condivisione con gli enti di vigilanza preposti d'informazioni e segnalazioni di cui la Regione dispone;
b) favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la salute, la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro, il miglioramento degli strumenti di tutela dei lavoratori e la piena affermazione dei diritti dei lavoratori nel luogo di lavoro;
c) potenziare il contrasto d'illeciti e infiltrazioni criminali in materia ambientale e di sicurezza territoriale in materia di criminalità economica, anche con riferimento ai fenomeni di attività economiche abusive, e di fenomeni corruttivi;
d) svolgere iniziative e progetti di prevenzione dei fenomeni dell'usura e a sostegno delle vittime dell'usura e di altre fattispecie criminose.
4. La Regione promuove, anche nell'ambito di accordi di programma quadro con Unioncamere, specifici accordi relativi all'utilizzo e l'elaborazione dei dati del Registro delle imprese per la costruzione e la gestione degli elenchi di cui agli articoli 30, 33, 34, e della banca dati di cui all'articolo 39 nonché per le attività finalizzate alla promozione della responsabilità sociale.
5. La Regione promuove, anche attraverso l'esercizio delle sue funzioni di coordinamento in materia di polizia locale e la conferenza regionale prevista dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza), il raccordo tra gli interventi di cui al comma 1 e quelli finalizzati al recupero dei beni immobili confiscati di cui all'articolo 19, nonché la cooperazione con le istituzioni dello Stato competenti per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e corruttiva. La Regione collabora con le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, sulla base degli accordi di cui ai commi 1, 3 e 4, per la soluzione di specifiche problematiche che rendano opportuno l'intervento regionale.
6. La Giunta regionale determina con proprio atto le modalità e i criteri per la concessione dei contributi connessi all'attuazione del presente articolo e degli articoli 9, comma 2, 16, 17, 19, 22 e 23.

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