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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2016, n. 18

TESTO UNICO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA E DELL'ECONOMIA RESPONSABILI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 22 ottobre 2018, n. 14

L.R. 30 luglio 2019, n. 13

TITOLO II
PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ
Capo I
Interventi di prevenzione primaria e secondaria
Art. 13
Iniziative a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nei settori economici
1. La Regione opera per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo dell'impresa, della cooperazione, del lavoro e delle professioni al fine di favorire il coinvolgimento degli operatori nelle azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e ai fenomeni corruttivi. A tal fine essa promuove iniziative di sensibilizzazione e di formazione, in collaborazione con le associazioni rappresentative delle imprese, della cooperazione e dei lavoratori, nonché con le associazioni, gli ordini e i collegi dei professionisti.
2. La Regione promuove accordi e protocolli fra istituzioni, enti e rappresentanze economiche e dei lavoratori, finalizzate all'adozione di buone pratiche, soprattutto nei settori maggiormente esposti al rischio d'infiltrazione mafiosa e corruttiva e di comportamenti irregolari e illegali.
Art. 14
Rating di legalità e Carta dei principi della responsabilità sociale delle imprese. Elenco di merito delle imprese e degli operatori economici
1. Al fine di favorire la regolarità e la legalità degli operatori economici, la Regione promuove e valorizza, come elemento di crescita responsabile dell'impresa e come valore sociale, l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali:
a) dando valore al rating di legalità delle imprese previsto dal decreto ministeriale 20 febbraio 2014 n. 57 (Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 Sito esterno, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 Sito esterno), anche attraverso la previsione nei bandi per la concessione di benefici economici di almeno uno dei sistemi di premialità di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto medesimo;
b) diffondendo la Carta dei principi della responsabilità sociale delle imprese adottata dalla Regione medesima in attuazione della comunicazione della Commissione europea COM (2011) 681, da parte delle imprese beneficiarie di finanziamenti regionali.
2. La Regione assicura l'applicazione dei principi dello Small Business Act di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 attraverso l'attuazione dell'articolo 83 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 7 (Legge comunitaria regionale per il 2014).
3. La Regione istituisce l'elenco di merito delle imprese e degli operatori economici che svolgono la propria attività nel settore edile e delle costruzioni, di cui all'articolo 34; essa, inoltre, prevede l'adozione di elenchi di merito anche per le imprese e gli operatori economici di altri comparti particolarmente esposti al rischio d'infiltrazioni della criminalità organizzata, individuati dalla Giunta regionale su proposta della Consulta di cui all'articolo 4, previa stipulazione di accordi con l'Autorità nazionale anticorruzione per l'accesso alle relative banche dati atte a certificare i requisiti utili all'iscrizione.
4. Nell'elenco di merito di cui al comma 3 sono iscritte, a fronte di semplice domanda, le imprese già in possesso del rating di legalità rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 20 febbraio 2014, n. 57.
5. La Giunta regionale definisce i requisiti e le modalità d'iscrizione, formazione, cancellazione, aggiornamento e organizzazione dell'elenco di cui al comma 3, nonché i casi in cui l'iscrizione nell'elenco sostituisce, in tutto o in parte, l'attestazione del possesso di requisiti di idoneità degli operatori economici.
6. L'iscrizione nell'elenco è volontaria e ad esso possono essere iscritti i soggetti che siano in possesso delle condizioni di idoneità definite ai sensi dei commi 4 e 5 e che dichiarino il proprio impegno a garantire, in riferimento a tutta la durata dei contratti, l'accesso e lo svolgimento di sopralluoghi da parte degli organismi paritetici di settore presenti sul territorio ove si svolgono i lavori stessi; i soggetti iscritti si impegnano contestualmente a garantire la formale applicazione e il sostanziale rispetto per i propri dipendenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro e i contratti territoriali di settore, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La cancellazione dagli elenchi è subordinata alla verifica della gravità delle eventuali inadempienze, secondo le modalità definite nell'atto di Giunta di cui al comma 5.
7. L'iscrizione nell'elenco può essere assunta quale presupposto per ulteriori misure premiali definite dalla Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'articolo 4.
8. Al fine di valorizzare la legalità delle imprese, la Regione promuove, d'intesa con le autorità nazionali competenti, accordi per la progressiva applicazione del rating di legalità alle imprese del territorio regionale, con fatturato inferiore a due milioni di euro. Gli accordi potranno altresì prevedere ambiti di collaborazione per il raccordo con gli elenchi di merito istituiti dalla Regione.
9. La Regione promuove e valorizza comportamenti eticamente corretti delle imprese e delle filiere di produzione, dando valore ai sistemi di certificazione di qualità delle imprese sia in ambito di responsabilità sociale che di tutela dell'ambiente. Sono comunque fatte salve le disposizioni che regolano i finanziamenti europei.
Art. 15
Politiche di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità all'interno dell'amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche
1. La Regione promuove, anche ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), iniziative di formazione volte a diffondere la cultura dell'etica pubblica e a prevenire la corruzione e gli altri reati connessi con le attività illecite e criminose.
2. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 52 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), la Regione persegue gli obiettivi di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità mediante:
a) la migliore attuazione delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 Sito esterno (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), volte a rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, in particolare attraverso l'adozione e l'attuazione dei piani triennali di prevenzione della corruzione;
b) la migliore attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Sito esterno (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) volte a garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità, in particolare attraverso l'adozione e l'attuazione dei programmi triennali per la trasparenza e l'integrità;
c) l'emanazione, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Sito esterno (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) del Codice di comportamento dei dipendenti al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;
d) la tutela dei pubblici dipendenti che denuncino condotte illecite ai sensi dell'articolo 54 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 Sito esterno.
3. Per le finalità del comma 2 la Regione, in correlazione con le funzioni di osservatorio di cui all'articolo 5, promuove la costituzione di una Rete per l'integrità e la trasparenza quale sede di confronto volontaria a cui possono partecipare i responsabili della prevenzione della corruzione e i responsabili per la trasparenza degli enti locali del territorio regionale e di tutti gli altri enti non appartenenti al Sistema delle amministrazioni regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera d) della legge regionale n. 43 del 2001 al fine di:
a) condividere esperienze e attività di prevenzione messe in campo con i rispettivi piani triennali di prevenzione della corruzione e programmi triennali per la trasparenza e l'integrità;
b) organizzare attività comuni di formazione, con particolare attenzione ai settori a rischio di corruzione;
c) confrontare e condividere valutazioni e proposte tra istituzioni, associazioni e cittadini.
Art. 16
Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell'educazione e dell'istruzione
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale n. 12 del 2003, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, promuove e incentiva iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura della legalità e della corresponsabilità e concede contributi a favore di enti pubblici per:
a) la realizzazione, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, di attività per attuare le finalità di cui all'articolo 1;
b) la realizzazione, in collaborazione con le università presenti nel territorio regionale, di attività per attuare le finalità di cui all'articolo 1 nonché la valorizzazione delle tesi di laurea inerenti alle finalità medesime.
2. La Regione promuove l'attivazione di accordi con l'Ufficio scolastico regionale e con la Conferenza Regione-università di cui all'articolo 53 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università) per realizzare iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità e della corresponsabilità nella comunità regionale, in particolare fra i giovani, in coerenza con quanto già previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni).
3. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa concorre alle attività di cui ai commi 1 e 2 mediante la concessione di patrocini e altri interventi con finalità divulgative.
Art. 17
Interventi per la prevenzione dell'usura
1. Nei confronti dei fenomeni connessi all'usura la Regione promuove specifiche azioni di tipo educativo, informativo e culturale volte a favorirne l'emersione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti nel territorio regionale o mediante l'attuazione di convenzioni tra gli istituti di credito e le associazioni e le fondazioni interessate.
2. La Regione sperimenta, nell'ambito del programma triennale per le attività produttive, azioni volte ad agevolare l'accesso al credito, in particolare nelle forme del microcredito, e mirate a contrastare i fenomeni di usura anche attraverso strumenti di garanzia o l'utilizzo di fondi rotativi.
3. La Regione, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, opera al fine di prevenire il ricorso all'usura attraverso la promozione e la stipula di accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali, che possono prevedere la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:
a) monitorare l'andamento e le caratteristiche del fenomeno usuraio;
b) svolgere iniziative di prevenzione dei fenomeni dell'usura;
c) fornire supporto alle vittime dell'usura, anche nelle forme di consulenza legale e psicologica;
d) svolgere iniziative di formazione, informazione e di sensibilizzazione sull'utilizzazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 Sito esterno (Disposizioni in materia di usura) e alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 Sito esterno (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), rivolte ai soggetti a rischio o già vittime dell'usura.
Art. 18
Interventi per la prevenzione dell'usura connessa al gioco d'azzardo patologico
1. Al fine di prevenire il ricorso all'usura da parte di soggetti dipendenti dal gioco d'azzardo e delle loro famiglie, la Regione Emilia-Romagna, in coerenza con i principi e le azioni previste dalla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate), promuove:
a) la diffusione della cultura dell'utilizzo responsabile del denaro anche per evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da dipendenza dal gioco d'azzardo e delle loro famiglie;
b) la formazione specifica degli operatori dei servizi di assistenza e di presa in carico delle persone affette da dipendenza dal gioco d'azzardo, nonché la collaborazione permanente di tali servizi con le associazioni e i centri anti-usura per prevenire fenomeni di ricorso all'usura o sostenere chi ne è vittima;
c) l'assunzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013, da parte dei comuni di previsioni urbanistiche in ordine ai criteri di localizzazione e d'individuazione delle dotazioni territoriali per le sale da gioco e per i locali destinati alla raccolta di scommesse o che offrano servizi telematici di trasmissione dati finalizzati al gioco d'azzardo e alle scommesse, definiti dagli articoli 1, comma 2 e 6, commi 3 bis e 3 ter della legge regionale n. 5 del 2013.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate nell'ambito del piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2013.
Capo II
Interventi di prevenzione terziaria
Art. 19
Azioni finalizzate al recupero dei beni immobili confiscati e all'utilizzo per fini sociali dei beni sequestrati
1. La Regione attua la prevenzione terziaria attraverso:
a) l'assistenza agli enti locali assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettere c) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Sito esterno (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 Sito esterno);
b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per concorrere alla realizzazione d'interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa e corruttiva, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.
2. Qualora l'autorità giudiziaria abbia assegnato provvisoriamente un bene immobile sequestrato ad un ente locale, la Regione può intervenire per favorire il suo utilizzo esclusivamente per il perseguimento di uno specifico interesse pubblico e a condizione che dall'intervento pubblico non derivi un accrescimento del valore economico del bene.
Art. 20
Azioni per la continuità produttiva e la tutela occupazionale
1. La Regione promuove azioni al fine di sostenere il mantenimento dell'occupazione delle persone che lavorano nelle imprese oggetto di provvedimenti giudiziari anche attraverso accordi e intese con i ministeri competenti e con le organizzazioni sindacali, favorendo altresì, ove ne sussistano le condizioni, la continuità delle attività economiche, nel quadro degli strumenti più complessivi di concertazione riguardanti il lavoro e lo sviluppo economico e sociale, definiti in ambito regionale.
Art. 21
Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati o confiscati
1. La Regione, nell'ambito della Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile di cui all'articolo 4, istituisce un'apposita sezione con funzioni di tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati e confiscati al fine di favorire la promozione, consultazione e supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e controllo nelle azioni di valorizzazione dell'utilizzo dei beni confiscati e la piena attuazione e il coordinamento tra le associazioni di volontariato e di promozione sociale, il mondo della cooperazione, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale.
2. Il tavolo svolge i seguenti compiti:
a) monitorare, attraverso gli opportuni raccordi con l'autorità giudiziaria e l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati e con le istituzioni universitarie e di ricerca che sul territorio svolgono attività di analisi e mappatura, i flussi informativi relativi alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori dipendenti coinvolti, nonché tutti i dati utili ad avere un quadro completo dello stato economico delle stesse;
b) promuovere, anche attraverso protocolli d'intesa per la gestione dei beni e aziende sequestrati o confiscati, coinvolgendo le parti sociali, nel rispetto delle prerogative dell'autorità giudiziaria e dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata:
1) meccanismi d'intervento per gestire beni immobili sequestrati, anche al fine d'incrementarne, se possibile, la redditività e per agevolarne l'eventuale successiva devoluzione allo Stato liberi da oneri e pesi;
2) meccanismi di sostegno proattivo delle aziende sequestrate e confiscate;
c) monitorare, ricercando la massima collaborazione con le prefetture, le imprese destinatarie di provvedimenti interdittivi o atipici al fine di predisporre iniziative atte a non interrompere l'attività produttiva, tutelare i livelli di occupazione e di reddito dei lavoratori dipendenti nonché proporre ogni altra azione utile a una gestione dinamica e produttiva di tali imprese.
3. Per le finalità di cui al comma 2, lettera b), numero 2) il tavolo opera per:
a) promuovere la continuità produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali anche con la predisposizione di corsi di formazione per i dipendenti d'imprese sequestrate o confiscate, coerenti con i piani industriali predisposti dagli amministratori giudiziari e concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
b) promuovere la collaborazione e lo scambio d'informazioni tra gli operatori economici del territorio, tramite le associazioni di categoria e sindacali e cooperative, e gli amministratori delle aziende sequestrate o confiscate nel percorso di emersione alla legalità;
c) promuovere la creazione di una rete di aziende sequestrate o confiscate nel territorio e di aziende che nascono sui beni confiscati o sequestrati alla criminalità organizzata, al fine di connettere fabbisogni e opportunità produttive;
d) promuovere azioni per favorire il processo di costituzione di cooperative di lavoratori finalizzate alla gestione dei beni confiscati, comprese le aziende;
e) promuovere azioni di tutoraggio imprenditoriale e manageriale verso le imprese sequestrate o confiscate volte al consolidamento, allo sviluppo e al pieno inserimento nelle filiere produttive di riferimento, anche attraverso accordi e protocolli di intesa con:
1) le associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative;
2) le associazioni dei manager pubblici e privati;
3) l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati.
Art. 22
Assistenza e aiuto alle vittime innocenti dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata e di altre fattispecie criminose
1. La Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi a favore delle vittime innocenti di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati anche mediante i programmi di protezione di cui all'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2) e i programmi di assistenza di cui all' articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 Sito esterno (Misure contro la tratta di persone).
2. La Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2003 interviene a favore delle vittime innocenti dei reati del crimine organizzato e mafioso o di azioni criminose messe in atto dalla mafia e dalla criminalità organizzata, sulla base dei presupposti, modalità e condizioni previste dal medesimo articolo.
3. La Regione favorisce, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime innocenti dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata e ai fenomeni corruttivi, mediante:
a) informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;
b) assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento all'accesso ai servizi sociali e territoriali;
c) assistenza psicologica, cura e aiuto delle vittime innocenti;
d) campagne di sensibilizzazione e comunicazione degli interventi effettuati;
e) organizzazione di eventi informativi e iniziative culturali.
4. La Regione, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, eroga contributi a favore degli enti locali per la prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso e reati di corruzione, sostenendo i progetti presentati anche in collaborazione con gli uffici giudiziari, le forze dell'ordine, le università, nonché le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni che si occupano dell'assistenza legale e supporto psicologico per le vittime dei reati di cui al comma 3.
5. Per beneficiare degli interventi di cui ai commi 3 e 4 le vittime devono essere residenti in Emilia-Romagna al momento del verificarsi del reato oppure aver subito il reato stesso nel territorio della Regione.
Art. 23
Politiche a sostegno delle vittime dell'usura e del racket
1. La Regione, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, comprese le amministrazioni statali, anche mediante la concessione di contributi, per realizzare, nelle forme più trasparenti e idonee definite dagli accordi stessi, iniziative e progetti a sostegno delle vittime dell'usura anche attraverso le associazioni antiusura e antiracket che intervengono a favore delle vittime, al fine di incentivare la presentazione della denuncia e supportandole nell'assistenza legale.

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