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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2016, n. 18

TESTO UNICO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA E DELL'ECONOMIA RESPONSABILI

Art. 45

(modificato comma 2 da art. 10 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nel favorire nel territorio regionale la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.
2. A tal fine ogni tre anni la Giunta regionale, anche avvalendosi dell'osservatorio regionale di cui all'articolo 5, presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisce informazioni sulle misure previste nei piani integrati ... di cui all'articolo 3 con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) l'evoluzione dei fenomeni d'illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale;
b) la definizione e attuazione degli accordi e delle convenzioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 22 e 23 unitamente alle modalità di selezione, numero e tipologia dei soggetti privati coinvolti;
c) la descrizione delle azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati di cui all'articolo 19 con indicazione dell'ammontare dei contributi concessi e dei risultati raggiunti, anche con riferimento all'attività del tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati o confiscati di cui all'articolo 21;
d) l'istituzione e la gestione degli elenchi di merito, con particolare riguardo ai risultati derivanti per le imprese e gli operatori economici in essi iscritti, nonché gli altri interventi realizzati per promuovere il rating di legalità di cui all'articolo 14 e la responsabilità sociale delle imprese di cui all'articolo 26;
e) l'attuazione delle disposizioni volte a contrastare i comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata con particolare riguardo alla definizione e attuazione degli accordi finalizzati a potenziare le attività di controllo di cui all'articolo 30 e alle verifiche richieste ai sensi dell'articolo 32;
f) l'attuazione delle disposizioni volte a promuovere la trasparenza e la legalità nel settore dell'autotrasporto delle merci su strada e del facchinaggio, con particolare riguardo alla definizione e attuazione degli accordi per il potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo di cui all'articolo 37, evidenziando specificamente i risultati ottenuti nel contrasto delle forme irregolari di utilizzo dei lavoratori;
g) l'attuazione e la valutazione dell'impatto della misura di cui all'articolo 41;
h) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle.
3. La Giunta regionale, entro diciotto mesi dall'approvazione della presente legge, presenta alla commissione assembleare competente un rapporto sull'approvazione del Piano integrato delle azioni regionali di cui all'articolo 3 e sullo stato di attuazione delle azioni in esso previsto, con particolare riguardo al loro livello di coordinamento e integrazione raggiunti.
4. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
5. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti. A tale fine e per rendere effettivamente pubblica la relazione prevista dall'articolo 45, comma 2, la Regione organizza una conferenza pubblica, da tenersi almeno due volte nel quinquennio di una legislatura.

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