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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2016, n. 18

TESTO UNICO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA E DELL'ECONOMIA RESPONSABILI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Principi e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. A tal fine promuove iniziative e progetti volti ad attuare un sistema integrato di sicurezza territoriale attraverso gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria di cui all'articolo 2.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione adotta misure volte a contrastare i fenomeni d'infiltrazione e radicamento di tutte le forme di criminalità organizzata, in particolare di tipo mafioso, e i fenomeni corruttivi, nonché i comportamenti irregolari e illegali che incidono, negli ambiti di propria competenza, nei settori di cui alla presente legge, anche raccordandosi con gli interventi settoriali previsti in altre normative regionali. La Regione adotta altresì misure atte a rafforzare la cultura della legalità, della solidarietà e dell'etica della responsabilità, a tutela dell'impresa sana e del buon lavoro degnamente retribuito.
Art. 2
Interventi di promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Definizioni
1. Ai fini della presente legge, in relazione alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, si intendono:
a) per interventi di prevenzione primaria, quelli diretti a prevenire i rischi d'infiltrazione criminale nel territorio regionale sul piano economico e sociale;
b) per interventi di prevenzione secondaria, quelli diretti a contrastare i segnali di espansione o di radicamento nel territorio regionale;
c) per interventi di prevenzione terziaria, quelli diretti a ridurre i danni provocati dall'insediamento dei fenomeni criminosi.
Art. 3

(modificato comma 1 da art. 9 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

Piano integrato delle azioni
1. La Giunta Regionale predispone ogni due anni un piano integrato delle azioni regionali per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile e la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e dei fenomeni corruttivi. Il piano definisce le azioni regionali finalizzate a perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 con indicazione delle risorse, finanziarie e organizzative, a tal fine dedicate e delle strutture regionali responsabili della loro attuazione. Il piano è predisposto tenendo conto delle indicazioni della Consulta regionale per la legalità di cui all'articolo 4 e delle analisi svolte mediante l'osservatorio di cui all'articolo 5.
2. Il piano integrato delle attività è approvato dalla Giunta Regionale, previo parere della competente commissione assembleare.
3. La Regione assicura la più ampia diffusione del piano integrato delle azioni regionali e può promuovere forme di valutazione partecipata, coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti, mediante la realizzazione di consultazioni, audizioni e incontri sulle tematiche ritenute di maggiore interesse.
Art. 4
Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile
1. La Regione istituisce la Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile quale organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale, nei cui confronti svolge attività conoscitive, propositive e consultive nelle politiche regionali finalizzate alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e della corruzione, nonché alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, favorendone il coordinamento complessivo. In coerenza con le finalità della presente legge le attività della Consulta sono volte in particolare a coadiuvare la Giunta regionale nelle politiche relative ai settori di cui al titolo III.
2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, ed è composta dall'assessore regionale competente per materia, dal Presidente dell'Assemblea legislativa e dai capigruppo dei gruppi assembleari, dai rappresentanti istituzionali e delle associazioni degli enti locali, da esperti di qualificata e comprovata esperienza negli ambiti professionali, accademici o di volontariato, attinenti all'educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile nonché al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e alla corruzione. Ai lavori della Consulta partecipano, in qualità di invitati permanenti, i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale; possono altresì essere invitati rappresentanti delle amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità nonché ulteriori esperti e rappresentanti istituzionali o di altri organismi di volta in volta individuati sulla base delle questioni trattate.
3. La Consulta è articolata in sezioni tematiche che sono presiedute dall'assessore regionale competente per materia e sono composte dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale nei settori di riferimento nonché da ulteriori esperti e rappresentanti di altri organismi di volta in volta individuati sulla base delle questioni trattate. Le sezioni tematiche formulano valutazioni, osservazioni e proposte alla Consulta di propria iniziativa o su richiesta di questa.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, individua e nomina i componenti della Consulta e definisce le sue modalità di funzionamento. La Consulta resta in carica per tutta la durata della legislatura e la partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso. La Consulta è dotata di una segreteria che ne cura i compiti di supporto tecnico e organizzativo.
Art. 5
Funzioni di osservatorio
1. La Giunta regionale esercita le funzioni di osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso nonché ai fatti corruttivi, al fine di promuovere e coordinare le iniziative di sensibilizzazione e d'informazione della comunità regionale e tutti gli interventi da essa promossi, progettati e realizzati ai sensi della presente legge.
2. L'osservatorio regionale:
a) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge;
b) predispone un rapporto periodico con cadenza almeno triennale sulla situazione del crimine organizzato e mafioso e sui fenomeni corruttivi in Emilia-Romagna, sulla base del monitoraggio di fenomeni che concorrono o possono favorirne lo sviluppo sul territorio regionale; apposite sezioni del rapporto sono dedicate:
1) al monitoraggio delle zone del territorio regionale maggiormente esposte ai fenomeni di criminalità mafiosa e di corruzione, evidenziando in maniera analitica le diverse fattispecie criminose;
2) al monitoraggio dei fattori di rischio d'infiltrazioni mafiose negli enti locali e nelle società da essi partecipate, in relazione all'avvenuto scioglimento di consigli comunali ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
3) all'attività di monitoraggio, svolta sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, relativa ai beni immobili, comprese le aziende, confiscati alla criminalità organizzata nella Regione Emilia-Romagna, anche avvalendosi delle funzioni del tavolo regionale di cui all'articolo 21, con il proposito di facilitare le attività di analisi e il riutilizzo sociale dei beni;
4) all'analisi delle principali cause dei fenomeni d'infiltrazioni malavitose, del lavoro irregolare, dell'usura e della corruzione, dell'estorsione, del riciclaggio e dei comportamenti illegali che alterano il mercato dei diversi settori economici. Per ciò che riguarda i contratti pubblici di servizi, lavori e forniture e il settore edile e delle costruzioni a committenza sia pubblica che privata, esso si avvale dei dati forniti dall'osservatorio di cui all'articolo 24;
5) al monitoraggio sulla regolarità di appalti e condizioni di lavoro, avvalendosi dei dati forniti dall'osservatorio di cui all'articolo 24;
6) all'analisi dei principali fenomeni d'irregolarità e d'illegalità nei settori di cui all'articolo 35 avvalendosi dei dati acquisiti tramite gli accordi di cui all'articolo 37;
7) all'analisi dei principali fenomeni d'irregolarità presenti negli altri settori produttivi, nelle attività di servizio e nel mondo delle professioni, con particolare attenzione all'analisi dei fenomeni di esercizio abusivo di attività economiche e di contraffazione che alterano il mercato;
c) mantiene un rapporto di costante consultazione con le associazioni di cui all'articolo 9 e con i soggetti di cui all'articolo 10, anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche;
d) si rapporta con la rete degli sportelli antiusura presenti sul territorio regionale;
e) organizza seminari tematici e iniziative di carattere culturale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso e ai fenomeni di corruzione, in raccordo con il centro di documentazione di cui all'articolo 6.
3. Per le finalità di cui al comma 1 l'osservatorio regionale opera in stretto raccordo con l'osservatorio di cui all'articolo 24 e con gli altri osservatori e strutture regionali e in collegamento con gli enti locali, con gli osservatori locali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) e con gli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 Sito esterno (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 Sito esterno) al fine di:
a) operare un costante scambio di dati e condividere informazioni, indagini e analisi necessari per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2;
b) attuare un sistema coordinato, condiviso e integrato d'iniziative e interventi promossi, progettati e realizzati ai sensi e in coerenza con le finalità della presente legge.
4. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della Regione chiamate a collaborare all'esercizio delle funzioni di osservatorio regionale.
5. L'osservatorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, può rendere disponibili i dati e le informazioni oggetto delle proprie attività di ricerca e di elaborazione, attraverso la loro pubblicazione su un portale dedicato.
Art. 6
Centro di documentazione
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, d'intesa fra loro, costituiscono un centro di documentazione, aperto alla fruizione dei cittadini, sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, per la raccolta di materiali, per la diffusione di conoscenze in materia e per conservarne la memoria storica.
2. Il centro di documentazione inoltre:
a) promuove relazioni con analoghi organismi di documentazione attivi nel territorio nazionale e negli Stati membri dell'Unione europea anche al fine di raccogliere informazioni, dati, documentazione, pubblicazioni, studi e ricerche relativi alle diverse esperienze sul tema;
b) promuove forme di collaborazione con le università, le istituzioni scolastiche e le associazioni di cui alla presente legge per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, anche mediante apposite iniziative di formazione.
Art. 7

(aggiunto comma 6 bis da art. 43 L.R. 30 luglio 2019, n. 13)

Accordi con enti pubblici
1. La Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, che possono prevedere la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:
a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio d'infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso e di attività corruttive;
b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;
c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni d'illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni e alle forme collegate alla corruzione;
d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.
2. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 la Regione concede altresì agli enti pubblici contributi per l'acquisto, la ristrutturazione, l'adeguamento e il miglioramento di strutture, compresa l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche nonché per interventi di riqualificazione urbana.
3. La Regione può promuovere e stipulare accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali, volti in particolare a:
a) favorire l'attività ispettiva e di controllo, anche attraverso la condivisione con gli enti di vigilanza preposti d'informazioni e segnalazioni di cui la Regione dispone;
b) favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la salute, la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro, il miglioramento degli strumenti di tutela dei lavoratori e la piena affermazione dei diritti dei lavoratori nel luogo di lavoro;
c) potenziare il contrasto d'illeciti e infiltrazioni criminali in materia ambientale e di sicurezza territoriale in materia di criminalità economica, anche con riferimento ai fenomeni di attività economiche abusive, e di fenomeni corruttivi;
d) svolgere iniziative e progetti di prevenzione dei fenomeni dell'usura e a sostegno delle vittime dell'usura e di altre fattispecie criminose.
4. La Regione promuove, anche nell'ambito di accordi di programma quadro con Unioncamere, specifici accordi relativi all'utilizzo e l'elaborazione dei dati del Registro delle imprese per la costruzione e la gestione degli elenchi di cui agli articoli 30, 33, 34, e della banca dati di cui all'articolo 39 nonché per le attività finalizzate alla promozione della responsabilità sociale.
5. La Regione promuove, anche attraverso l'esercizio delle sue funzioni di coordinamento in materia di polizia locale e la conferenza regionale prevista dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza), il raccordo tra gli interventi di cui al comma 1 e quelli finalizzati al recupero dei beni immobili confiscati di cui all'articolo 19, nonché la cooperazione con le istituzioni dello Stato competenti per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e corruttiva. La Regione collabora con le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, sulla base degli accordi di cui ai commi 1, 3 e 4, per la soluzione di specifiche problematiche che rendano opportuno l'intervento regionale.
6. La Giunta regionale determina con proprio atto le modalità e i criteri per la concessione dei contributi connessi all'attuazione del presente articolo e degli articoli 9, comma 2, 16, 17, 19, 22 e 23.
6 bis. Gli accordi di programma con i soggetti assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa di cui all'articolo 19 comportano, previa acquisizione del parere delle amministrazioni comunali interessate, il conseguimento dell'ammissibilità della destinazione funzionale dell'immobile prevista per il loro riutilizzo nonché la regolarizzazione edilizia ed urbanistica dei medesimi immobili anche in variante alle vigenti previsioni urbanistiche, senza oneri a carico degli assegnatari.
Art. 8
Iniziative per la promozione della cultura della legalità e la trasparenza nelle società a partecipazione pubblica
1. La Regione Emilia-Romagna promuove accordi con le società a partecipazione pubblica, parziale o totale, maggioritaria o minoritaria, volti a rafforzare la prevenzione primaria e secondaria relativamente alla materia dei pubblici appalti, a promuovere e diffondere la cultura della legalità e del contrasto alle infiltrazioni mafiose e alla corruzione, a sostenere l'adozione di buone pratiche in materia di trasparenza e responsabilità sociale.
Art. 9
Rapporti con le organizzazioni di volontariato e le associazioni operanti nel settore dell'educazione alla legalità, della cittadinanza responsabile e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa
1. La Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)) operanti nel settore dell'educazione alla legalità, della cittadinanza responsabile e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. Per le medesime finalità la Regione promuove altresì la stipulazione di convenzioni da parte di questi soggetti con gli enti locali del territorio regionale.
2. La Regione concede contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di cui al comma 1, iscritte nei registri costituiti con le citate leggi regionali e dotate di un forte radicamento sul territorio, per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura della legalità, del contrasto al crimine organizzato e mafioso, alla corruzione nonché alla promozione della cittadinanza responsabile e al supporto delle vittime dei reati di criminalità organizzata e mafiosa.
Art. 10
Rapporti con il mondo del lavoro, delle professioni e le associazioni di categoria e del terzo settore
1. La Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni sindacali, gli ordini professionali, le associazioni degli imprenditori e di categoria e le cooperative sociali affinché si impegnino ad adottare interventi orientati ad ostacolare la nascita, la diffusione e lo sviluppo della criminalità mafiosa ed economica e dei fenomeni corruttivi. Tali accordi sono finalizzati anche alla specifica attuazione dell'articolo 7, comma 3, lettera b).
2. La Regione persegue l'obiettivo di rafforzare la cultura della legalità nelle realtà lavorative anche con il coinvolgimento delle università mediante la Conferenza Regione-università ai sensi dell'articolo 16, comma 2.
Art. 11
Interventi formativi
1. La Regione Emilia-Romagna promuove le attività di formazione, d'informazione e di sensibilizzazione sui temi della presente legge rivolte ai lavoratori e, specificamente, ai dipendenti delle amministrazioni regionali e locali, agli operatori economici e agli operatori della polizia locale.
2. Le iniziative di sensibilizzazione e d'informazione della comunità regionale sulle materie di cui al comma 1 sono svolte in raccordo tra la Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.
Art. 12
Costituzione in giudizio
1. La Giunta regionale, nell'ambito delle attività ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 46, comma 2, lettera i) dello Statuto regionale, valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa nonché dalla criminalità economica e con finalità corruttiva, ivi compresa la costituzione in giudizio nei relativi processi.

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