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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2016, n. 18

TESTO UNICO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA E DELL'ECONOMIA RESPONSABILI

Capo II
Interventi di prevenzione terziaria
Art. 19

(modificata rubrica e aggiunto comma 2 bis da art. 1 L.R. 29 novembre 2019, n. 26)

Azioni finalizzate al recupero dei beni ...confiscati e all'utilizzo per fini sociali dei beni sequestrati
1. La Regione attua la prevenzione terziaria attraverso:
a) l'assistenza agli enti locali assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettere c) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Sito esterno (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 Sito esterno);
b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per concorrere alla realizzazione d'interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa e corruttiva, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.
2. Qualora l'autorità giudiziaria abbia assegnato provvisoriamente un bene immobile sequestrato ad un ente locale, la Regione può intervenire per favorire il suo utilizzo esclusivamente per il perseguimento di uno specifico interesse pubblico e a condizione che dall'intervento pubblico non derivi un accrescimento del valore economico del bene.
2 bis. La Regione, anche attraverso accordi, convenzioni e protocolli d'intesa, promuove:
a) lo scambio d'informazioni tra soggetti pubblici e privati, al fine di creare un sistema informativo delle aziende sequestrate o confiscate nel territorio;
b) azioni di tutoraggio imprenditoriale e manageriale verso le imprese sequestrate o confiscate, volte al consolidamento, allo sviluppo e all'inserimento delle imprese nelle filiere produttive di riferimento;
c) la collaborazione e lo scambio d'informazioni tra gli operatori economici del territorio, tramite le associazioni di categoria, sindacali e cooperative, e gli amministratori delle aziende sequestrate o confiscate nel percorso di emersione alla legalità;
d) la creazione di una rete di aziende sequestrate o confiscate nel territorio e di aziende che nascono sui beni confiscati o sequestrati alla criminalità organizzata, al fine di connettere fabbisogni e opportunità produttive;
e) azioni per favorire il processo di costituzione di cooperative di lavoratori finalizzate alla gestione dei beni confiscati, comprese le aziende, anche mediante strumenti finanziari di sostegno e sviluppo nonché l'attribuzione di vantaggi economici.
Art. 19 bis
Unità di esperti
1. Per le finalità di cui all'articolo 19 della presente legge e di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15 (Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3), è istituita un'unità di esperti, con le seguenti funzioni tecnico-operative:
a) fornire supporto al nucleo tecnico della partecipazione di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2018;
b) fornire supporto nelle diverse fasi dei procedimenti relativi ai beni immobili sequestrati o confiscati e nella loro gestione, anche al fine d'incrementarne la redditività e per agevolarne il percorso di reinserimento sul territorio;
c) individuare azioni specifiche di sostegno alle aziende sequestrate e confiscate, anche al fine di garantirne la continuità produttiva e la gestione dinamica, nonché di tutelare i livelli occupazionali e di reddito dei lavoratori;
d) promuovere meccanismi di sostegno proattivo delle aziende sequestrate e confiscate.
2. L'unità di esperti esercita le funzioni di cui al comma 1 anche in collaborazione con l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, l'autorità giudiziaria, la Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile di cui all'articolo 4, nonché con gli altri soggetti interessati, su iniziativa della Regione e degli enti locali.
3. L'unità di esperti è formata da cinque componenti, individuati dal Tecnico di garanzia della partecipazione di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 15 del 2018, a seguito di selezione pubblica, e restano in carica tre anni.
4. Ai componenti dell'unità di esperti è attribuito un gettone di presenza, il cui importo è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, d'intesa con la Giunta. Ai componenti che non risiedono nel luogo di riunione dell'unità spetta il rimborso delle spese di viaggio, nella misura prevista per i consiglieri regionali. Ai componenti che, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le risorse previste nell'ambito del bilancio autonomo dell'Assemblea legislativa.
Art. 20

(aggiunto comma 1 bis da art. 3 L.R. 29 novembre 2019, n. 26)

Azioni per la continuità produttiva e la tutela occupazionale
1. La Regione promuove azioni al fine di sostenere il mantenimento dell'occupazione delle persone che lavorano nelle imprese oggetto di provvedimenti giudiziari anche attraverso accordi e intese con i ministeri competenti e con le organizzazioni sindacali, favorendo altresì, ove ne sussistano le condizioni, la continuità delle attività economiche, nel quadro degli strumenti più complessivi di concertazione riguardanti il lavoro e lo sviluppo economico e sociale, definiti in ambito regionale.
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione predispone corsi di formazione per i dipendenti di imprese sequestrate o confiscate, coerenti con i piani industriali predisposti dagli amministratori giudiziari e concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Sezione tematica sui beni e sulle aziende sequestrati o confiscati
1. Nell'ambito della Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile, la sezione tematica sui beni e sulle aziende sequestrati e confiscati formula valutazioni, osservazioni e proposte alla Consulta ai sensi dell'articolo 4, comma 3.
2. Al fine di cui al comma 1, la sezione tematica esercita, anche in collaborazione con i soggetti interessati, le seguenti funzioni:
a) monitoraggio dei beni sequestrati e confiscati, con particolare riferimento alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori coinvolti, nonché dei relativi flussi informativi;
b) monitoraggio delle imprese destinatarie di provvedimenti interdittivi o atipici;
c) analisi delle esperienze di gestione dei beni immobili e di sostegno alle imprese sequestrati e confiscati.
Art. 22
Assistenza e aiuto alle vittime innocenti dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata e di altre fattispecie criminose
1. La Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi a favore delle vittime innocenti di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati anche mediante i programmi di protezione di cui all'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2) e i programmi di assistenza di cui all' articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 Sito esterno (Misure contro la tratta di persone).
2. La Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2003 interviene a favore delle vittime innocenti dei reati del crimine organizzato e mafioso o di azioni criminose messe in atto dalla mafia e dalla criminalità organizzata, sulla base dei presupposti, modalità e condizioni previste dal medesimo articolo.
3. La Regione favorisce, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime innocenti dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata e ai fenomeni corruttivi, mediante:
a) informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;
b) assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento all'accesso ai servizi sociali e territoriali;
c) assistenza psicologica, cura e aiuto delle vittime innocenti;
d) campagne di sensibilizzazione e comunicazione degli interventi effettuati;
e) organizzazione di eventi informativi e iniziative culturali.
4. La Regione, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, eroga contributi a favore degli enti locali per la prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso e reati di corruzione, sostenendo i progetti presentati anche in collaborazione con gli uffici giudiziari, le forze dell'ordine, le università, nonché le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni che si occupano dell'assistenza legale e supporto psicologico per le vittime dei reati di cui al comma 3.
5. Per beneficiare degli interventi di cui ai commi 3 e 4 le vittime devono essere residenti in Emilia-Romagna al momento del verificarsi del reato oppure aver subito il reato stesso nel territorio della Regione.
Art. 23
Politiche a sostegno delle vittime dell'usura e del racket
1. La Regione, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, comprese le amministrazioni statali, anche mediante la concessione di contributi, per realizzare, nelle forme più trasparenti e idonee definite dagli accordi stessi, iniziative e progetti a sostegno delle vittime dell'usura anche attraverso le associazioni antiusura e antiracket che intervengono a favore delle vittime, al fine di incentivare la presentazione della denuncia e supportandole nell'assistenza legale.

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