LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 19
SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. N. 1 DEL 10 GENNAIO 2000
BOLLETTINO UFFICIALE n. 351 del 25 novembre 2016
Art. 1
Finalità e modalità attuative
1. La Regione, in attuazione della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione ONU relativa ai diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), riconosce le bambine e i bambini quali soggetti di diritti individuali, giuridici, civili e sociali e opera perché essi siano rispettati come persone.
2. La Regione ritiene essenziale investire sull'infanzia e sulle giovani generazioni con interventi e servizi di qualità e a tal fine promuove il raccordo e l'integrazione tra le politiche e le programmazioni dei diversi settori.
3. In coerenza con la normativa e le raccomandazioni europee, la presente legge detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, nel rispetto dei principi fondamentali o dei fabbisogni standard stabiliti con legge dello Stato.
4. La Giunta regionale con una o più direttive, previo parere della competente commissione assembleare, definisce i requisiti strutturali e organizzativi, differenziati in base all'ubicazione della struttura e al numero di bambini, i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi educativi e ricreativi di cui alla presente legge nonché le procedure per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 15 e per l'accreditamento di cui all'articolo 17.