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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 19

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. N. 1 DEL 10 GENNAIO 2000

BOLLETTINO UFFICIALE n. 351 del 25 novembre 2016

Art. 10
Funzioni della Regione
1. L'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta, approva, di norma ogni tre anni, gli indirizzi per i servizi educativi per la prima infanzia, che definiscono i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse:
a) per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato;
b) per il monitoraggio, la documentazione e la valutazione della qualità dei servizi, per la realizzazione di progetti di ricerca, per l'attuazione di iniziative di formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 individuano, fra l'altro, previo parere di ANCI Emilia-Romagna, criteri di equità e omogeneità delle politiche tariffarie applicate dai comuni per i servizi di cui alla presente legge, che riguardino anche la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi medesimi, come indicato all'articolo 6, comma 5, lettera b).
3. La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi di cui al comma 1, adotta la delibera di programma:
a) per i finanziamenti in conto capitale e il relativo riparto delle risorse come indicato all'articolo 13, comma 2;
b) per le spese correnti, il relativo riparto annuale e il trasferimento delle risorse a favore di enti locali e loro forme associative di cui all'articolo13, comma 1.
4. La Regione può inoltre attuare direttamente progetti d'interesse regionale anche avvalendosi del contributo teorico e pratico di enti, centri, istituzioni e associazioni culturali che operano per sostenere e valorizzare le esperienze educative innovative e promuovere il più ampio confronto culturale nazionale e internazionale.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, può concedere a enti locali e loro forme associative contributi straordinari per spese d'investimento relative a interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, ripristino tipologico di edifici da destinare all'aumento di posti nei servizi educativi per la prima infanzia, volti a riequilibrare l'offerta educativa degli ambiti territoriali al di sotto della media regionale.

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