LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 19
SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. N. 1 DEL 10 GENNAIO 2000
BOLLETTINO UFFICIALE n. 351 del 25 novembre 2016
Art. 11
Funzioni dei comuni
1. I comuni, anche in raccordo fra loro, promuovono la programmazione della rete dei servizi territoriali, coinvolgendo i soggetti del sistema integrato, ed esercitano le seguenti funzioni:
a) concedono l'autorizzazione al funzionamento ed esercitano la vigilanza e il controllo sui servizi educativi per la prima infanzia e sulle loro strutture nonché sui servizi ricreativi di cui all'articolo 9;
b) concedono l'accreditamento;
c) gestiscono i servizi educativi per la prima infanzia comunali;
d) assegnano, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 10, comma 1, le risorse regionali di spesa corrente ai soggetti gestori di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d);
e) formulano, anche in collaborazione con altri soggetti, le proposte d'intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi del proprio territorio;
f) attuano, con il coinvolgimento dei coordinatori pedagogici, interventi di formazione del personale e di qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia, anche in collaborazione con altri soggetti, valorizzandone la presenza e l'esperienza;
g) possono prevedere, nell'ambito della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, la presenza di soggetti appartenenti al terzo settore;
h) promuovono la conoscenza e l'informazione sulle proposte educative relative alla fascia da zero a tre anni presenti nel territorio e sulle loro caratteristiche, anche avvalendosi della collaborazione dei soggetti che operano in questo ambito. A tale fine possono avvalersi di strumenti telematici per rendere disponibile la mappa aggiornata dell'offerta dei servizi presenti sul territorio, con la descrizione delle loro caratteristiche e ogni altra informazione utile a orientare la scelta educativa delle famiglie.