LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 19
SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. N. 1 DEL 10 GENNAIO 2000
BOLLETTINO UFFICIALE n. 351 del 25 novembre 2016
Art. 12
Compiti delle aziende unità sanitarie locali
1. Le aziende unità sanitarie locali garantiscono la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi per la prima infanzia.
2. Le aziende unità sanitarie locali individuano altresì forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori per le finalità di cui all'articolo 7.