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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 19

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. N. 1 DEL 10 GENNAIO 2000

BOLLETTINO UFFICIALE n. 351 del 25 novembre 2016

Art. 28
Personale
1. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 181, lettera e), numero 1.2) della legge n. 107 del 2015 Sito esterno, gli educatori dei servizi educativi per la prima infanzia sono dotati di laurea, stabilita con direttiva di cui all'articolo 1, comma 4 della presente legge regionale.
2. La Regione, con la direttiva di cui all'articolo 1, comma 4, definisce le modalità di formazione degli addetti ai servizi generali, finalizzata al corretto svolgimento dei compiti di cui all'articolo 29, comma 2, nell'ambito di contesti rivolti all'utenza della fascia da zero a tre anni.

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