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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 19

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. N. 1 DEL 10 GENNAIO 2000

BOLLETTINO UFFICIALE n. 351 del 25 novembre 2016

Art. 3
Servizi educativi integrativi al nido
1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei bambini e delle famiglie, possono essere istituiti i seguenti servizi educativi integrativi al nido, anche nei luoghi di lavoro:
a) spazio bambini;
b) centro per bambini e famiglie;
c) servizi domiciliari organizzati in spazi connotati da requisiti strutturali tali da renderli erogabili anche in ambienti domestici, purché idonei alle specifiche esigenze dell'utenza della fascia da zero a tre anni;
d) servizi sperimentali.
2. La direttiva di cui all'articolo 1, comma 4 definisce le tipologie e le caratteristiche dei servizi di cui al comma 1. La stessa direttiva stabilisce la procedura per il riconoscimento della sperimentalità dei servizi.

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