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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 19

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. N. 1 DEL 10 GENNAIO 2000

BOLLETTINO UFFICIALE n. 351 del 25 novembre 2016

Art. 33
Coordinamenti pedagogici
1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dagli enti e soggetti gestori, il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno del sistema educativo territoriale, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo e di omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale. Il coordinamento pedagogico concorre sul piano tecnico alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia.
2. Presso ciascun comune capoluogo è istituito un coordinamento pedagogico territoriale (CPT), di ambito territoriale provinciale, formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia accreditati, con compiti di formazione, confronto e scambio delle esperienze, promozione dell'innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi, nonché supporto al percorso di valutazione della qualità di cui all'articolo 18. La Regione promuove iniziative di raccordo di area vasta.
3. La direttiva di cui all'articolo1 comma 4 potrà prevedere una diversa allocazione del CPT, in attuazione della normativa regionale di riferimento.
4. I comuni e gli altri enti pubblici o soggetti gestori dei servizi accreditati garantiscono la partecipazione dei coordinatori pedagogici al CPT. Al CPT possono partecipare altresì i coordinatori dei servizi autorizzati.

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