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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 19

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. N. 1 DEL 10 GENNAIO 2000

BOLLETTINO UFFICIALE n. 351 del 25 novembre 2016

Art. 37
Norme transitorie e finali
1. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere disciplinati fino alla loro conclusione dalle normative vigenti alla data del loro avvio.
2. In attesa dell'approvazione di nuove direttive in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia, resta in vigore la deliberazione dell'Assemblea legislativa 25 luglio 2012, n. 85 (Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione).
3. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi i titoli degli operatori, degli educatori e dei coordinatori pedagogici acquisiti in base alla normativa previgente.
4. La direttiva di cui all'articolo 1, comma 4 stabilisce i requisiti per l'accesso ai posti di coordinatore pedagogico nonché a quello di educatore. Sono fatti salvi, per gli educatori, tutti i titoli diversi dalla laurea validi al 31 agosto 2015.
5. Fino all'approvazione della direttiva di cui all'articolo 1, comma 4 i coordinatori pedagogici dovranno essere dotati di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico.
6. In attesa dell'approvazione della direttiva della Giunta regionale sull'accreditamento, i contributi regionali possono essere concessi ai soggetti gestori indicati all'articolo 5 lettere a) e b). Per accedere a finanziamenti pubblici, i soggetti gestori privati di cui all'articolo 5, lettere c) e d), dovranno essere in possesso di autorizzazione al funzionamento e disporre dei requisiti richiesti dalla presente legge regionale per l'accreditamento ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettere a) e b).
7. Il disposto di cui all'articolo 6, comma 2 si applica anche alle domande di accesso ai servizi in oggetto eventualmente già presentate per l'anno 2016 - 2017, fatto salvo l'obbligo di adeguamento entro un termine ragionevole. Le modalità e i termini di adeguamento sono stabiliti con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 2.

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