LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 19
SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. N. 1 DEL 10 GENNAIO 2000
BOLLETTINO UFFICIALE n. 351 del 25 novembre 2016
Art. 9
Servizi ricreativi e iniziative di conciliazione
1. I servizi con finalità puramente ricreativa rivolti a bambini fino a tre anni che ne fruiscono occasionalmente sono soggetti esclusivamente alle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute, ivi compreso l'obbligo disposto all'articolo 6, comma 2.
2. A tal fine i soggetti gestori devono trasmettere al comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la segnalazione certificata d'inizio attività comprendente l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente.
3. In caso di mancata segnalazione il comune competente può ordinare la sospensione dell'attività fino all'effettuazione dei necessari controlli.
4. I comuni dispongono controlli, anche a campione, sull'idoneità e la corretta utilizzazione dei servizi di cui al comma 1.
5. Le iniziative di conciliazione autonomamente attivate dalle famiglie possono essere sostenute dai comuni anche tramite l'istituzione di appositi elenchi.