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LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 19

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. N. 1 DEL 10 GENNAIO 2000

BOLLETTINO UFFICIALE n. 351 del 25 novembre 2016

Capo IV
Personale dei servizi educativi e coordinamento pedagogico
Art. 28
Personale
1. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 181, lettera e), numero 1.2) della legge n. 107 del 2015 Sito esterno, gli educatori dei servizi educativi per la prima infanzia sono dotati di laurea, stabilita con direttiva di cui all'articolo 1, comma 4 della presente legge regionale.
2. La Regione, con la direttiva di cui all'articolo 1, comma 4, definisce le modalità di formazione degli addetti ai servizi generali, finalizzata al corretto svolgimento dei compiti di cui all'articolo 29, comma 2, nell'ambito di contesti rivolti all'utenza della fascia da zero a tre anni.
Art. 29
Compiti del personale
1. Gli educatori hanno competenze relative alla cura ed educazione dei bambini e alla relazione con le famiglie e provvedono all'organizzazione e al funzionamento del servizio. In particolare gli educatori agevolano la comunicazione tra i genitori e promuovono il loro ruolo attivo.
2. Oltre a quanto previsto nei contratti di lavoro di settore, gli addetti ai servizi generali svolgono compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collaborano con il personale educatore alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento dell'attività del servizio. Nei nidi d'infanzia gli addetti ai servizi generali svolgono anche i compiti relativi alla predisposizione e alla distribuzione del vitto.
3. Sono previsti incontri periodici di tutto il personale per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.
Art. 30
Collegialità e lavoro di gruppo
1. L'attività del personale si svolge secondo il metodo del lavoro di gruppo e il principio della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi, il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio, la messa in atto e l'efficacia delle pratiche finalizzate a prevenire, valutare e gestire il rischio da stress lavoro-correlato.
2. Le modalità di collaborazione e d'integrazione tra le diverse figure e competenze sono stabilite dagli enti e soggetti gestori nell'ambito della contrattazione di settore.
Art.31
Rapporto numerico tra personale e bambini
1. La Giunta regionale, con direttiva di cui all'articolo 1, comma 4, definisce, individuando margini di flessibilità organizzativa, il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini all'interno dei servizi educativi, considerando nella determinazione del rapporto stesso:
a) il numero dei bambini iscritti e la loro età, con particolare attenzione a quelli di età inferiore ai dodici mesi;
b) la presenza di bambini disabili o in particolare situazione di disagio o di svantaggio socio-culturale, in relazione al numero e alla gravità dei casi;
c) le caratteristiche generali della struttura e i tempi di apertura;
d) la necessità di garantire un'adeguata compresenza di personale.
Art. 32
Coordinatori pedagogici
1. I comuni e gli altri enti o soggetti gestori assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia accreditati tramite figure professionali dotate di laurea, il cui indirizzo sarà stabilito con successiva direttiva, ai sensi dell'art 1, comma 4.
2. I coordinatori pedagogici hanno il compito di assicurare l'organizzazione del personale e il funzionamento dell'équipe sul versante pedagogico e gestionale; svolgono compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione e valutazione nonché di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari. Supportano inoltre il personale per quanto riguarda la collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura dell'infanzia e della genitorialità, in un'ottica di comunità educante.
3. La dotazione dei coordinatori pedagogici deve essere definita considerando prioritariamente il numero dei servizi funzionanti nel territorio, secondo i parametri stabiliti con successiva direttiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 4.
Art. 33
Coordinamenti pedagogici
1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dagli enti e soggetti gestori, il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno del sistema educativo territoriale, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo e di omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale. Il coordinamento pedagogico concorre sul piano tecnico alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia.
2. Presso ciascun comune capoluogo è istituito un coordinamento pedagogico territoriale (CPT), di ambito territoriale provinciale, formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia accreditati, con compiti di formazione, confronto e scambio delle esperienze, promozione dell'innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi, nonché supporto al percorso di valutazione della qualità di cui all'articolo 18. La Regione promuove iniziative di raccordo di area vasta.
3. La direttiva di cui all'articolo1 comma 4 potrà prevedere una diversa allocazione del CPT, in attuazione della normativa regionale di riferimento.
4. I comuni e gli altri enti pubblici o soggetti gestori dei servizi accreditati garantiscono la partecipazione dei coordinatori pedagogici al CPT. Al CPT possono partecipare altresì i coordinatori dei servizi autorizzati.
Art. 34
Formazione dei coordinatori pedagogici e degli operatori
1. Al fine di consentire ai coordinatori pedagogici di svolgere adeguatamente le loro funzioni, gli enti e i soggetti gestori, anche in collaborazione tra loro, promuovono la loro partecipazione ad attività ed iniziative di studio, di ricerca e di aggiornamento realizzate dalla Regione, dagli enti locali, dalle università o da centri di formazione e ricerca.
2. I soggetti gestori del servizio devono prevedere azioni formative per il personale educatore, al fine di facilitarne l'inserimento professionale.
3. Gli enti e i soggetti gestori promuovono altresì la formazione permanente degli operatori attraverso iniziative di aggiornamento annuale. Nell'ambito di tale attività dovranno essere previste anche iniziative per la prevenzione e l'educazione alla salute.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) la Regione promuove, nell'ambito degli indirizzi di cui all'articolo 10, comma 1, adeguata formazione in servizio rivolta ad operatori, educatori e coordinatori pedagogici.
Art. 35
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) numero di bambini che frequentano i servizi divisi per tipologia di servizio;
b) andamento delle domande di iscrizione e approfondimenti quali-quantitativi a livello aggregato per ambito territoriale di competenza del CPT;
c) analisi della diffusione dei servizi nel territorio regionale, anche con riferimento alle diverse tipologie di gestione;
d) analisi dell'evoluzione del sistema di valutazione della qualità dei servizi educativi;
e) analisi dei risultati dell'introduzione dell'obbligo di vaccinazione e della connessa campagna informativa, di cui all'articolo 6;
f) analisi del sistema dei costi in rapporto a diversi modelli organizzativi;
g) analisi dell'andamento dei finanziamenti statali e regionali al sistema dei servizi educativi per la prima infanzia.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

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