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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 marzo 2016, n. 2

NORME REGIONALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI FARMACEUTICI E DI PRENOTAZIONI DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 57 del 3 marzo 2016

Titolo V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 18
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati derivanti dall'introduzione della disciplina regionale in materia di organizzazione del servizio farmaceutico, di cui al Titolo II.
2. A tal fine, dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni quattro anni, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisce, in particolare, informazioni sull'andamento del procedimento di revisione delle piante organiche, sul numero di nuove sedi farmaceutiche individuate, sul concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche per il privato esercizio e sulle farmacie istituite nei luoghi ad alto transito ai sensi dell'articolo 7.
3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Art. 19
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 6 e dall'articolo 9, commi 4 e 5, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di Missioni e Programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, al capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti", del bilancio di previsione 2016 - 2018.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
Art. 20
Norme di prima applicazione e norme transitorie
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni sono tenuti a ridisegnare, in base alla definizione di cui all'articolo 3, la propria pianta organica, tenendo conto anche dell'individuazione delle eventuali nuove farmacie da istituire.
2. La Regione subentra nei procedimenti amministrativi in corso presso le Province dalla data dell'effettivo trasferimento delle relative risorse strumentali.
Art. 21
Disposizioni finali
1. La Regione può emanare linee guida per garantire l'uniforme applicazione della presente legge sul territorio regionale, anche attraverso la definizione di modulistica unica regionale, nonché per definire le attività di vigilanza non ricomprese nell'articolo 16 e la concessione di deroghe temporali.
2. La Giunta regionale individua, acquisito il parere della Commissione assembleare competente, le modalità per sostenere le farmacie rurali con contributi il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio.
Art. 22
Abrogazioni
1. Il Titolo IV e l'articolo 49 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica) sono abrogati.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'applicazione delle norme contenute negli articoli 185 e 186 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) ai sensi dell'articolo 88 della legge regionale n. 13 del 2015.

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