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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2016, n. 23

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI TERRE DEL RENO MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI MIRABELLO E SANT'AGOSTINO NELLA PROVINCIA DI FERRARA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 377 del 19 dicembre 2016

Art. 6
Disposizioni transitorie
1. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2016, d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del Comune di Terre del Reno dal 1° gennaio 2017, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.
2. Il Comitato dei Sindaci dei preesistenti Comuni, istituito senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 Sito esterno (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), coadiuva il Commissario nominato per la gestione del Comune di Terre del Reno derivante da fusione, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino all'elezione dei nuovi organi. Tale Comitato viene consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici, nonché sugli aspetti inerenti alla ricostruzione post sisma.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 124, lettera b), della legge n. 56 del 2014 Sito esterno, alla data di istituzione del Comune di Terre del Reno, gli organi di revisione contabile dei Comuni preesistenti decadono e, fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Terre del Reno, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel Comune di maggiore dimensione demografica.
4. In conformità all'articolo 1, comma 125, lettera b), della legge n. 56 del 2014 Sito esterno, ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno, nel Comune di Terre del Reno, per stabilire il limite degli stanziamenti dell'anno precedente, si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 122, della legge n. 56 del 2014 Sito esterno, in conformità all'articolo 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno, i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione dei Comuni d'origine continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal Comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.
6. Per tutto quanto non espressamente richiamato dalla presente legge si fa rinvio alle disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali in materia di fusioni.

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