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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2016, n. 24

MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E SOSTEGNO AL REDDITO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 378 del 19 dicembre 2016

Art. 8
Regolamento di attuazione
1. La Giunta regionale, sentita la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali di cui all'articolo 59 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), previo parere del Consiglio delle Autonomie locali e della competente Commissione assembleare, definisce le modalità di attuazione del reddito di solidarietà con regolamento regionale, ed in particolare:
a) l'ammontare mensile della misura economica di integrazione al reddito prevista dall'articolo 4, comma 1, e i criteri per l'eventuale rideterminazione dell'indennità economica temporanea del reddito di solidarietà in relazione alle risorse disponibili;
b) i criteri per l'eventuale rideterminazione del periodo di godimento della misura economica, garantita attraverso il reddito di solidarietà, ai sensi dell'articolo 4;
c) eventuali ulteriori obblighi dei beneficiari del reddito di solidarietà;
d) le modalità di erogazione della misura economica;
e) le dichiarazioni da allegare al modello di richiesta del reddito di solidarietà, ai sensi dell'articolo 5;
f) le modalità di coordinamento tra il reddito di solidarietà e le misure statali di sostegno al reddito;
g) le modalità di verifica del rispetto degli obblighi assunti, nonché di attivazione del Servizio sociale territoriale nelle ipotesi di decadenza, ai sensi dell'articolo 7;
h) le modalità di rideterminazione dell'ammontare della misura economica garantita attraverso il reddito di solidarietà, nei casi in cui, in corso di erogazione, si verifichino modificazioni nella composizione del nucleo familiare ovvero di altro genere;
i) eventuali ipotesi di sospensione della corresponsione del reddito di solidarietà;
j) le modalità di presa in carico integrata ed i contenuti del progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo;
k) le cause di decadenza dal beneficio e relative procedure di esclusione.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per la definizione e l'eventuale aggiornamento del regolamento si tiene conto dell'attività di analisi, monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 10.

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