LEGGE REGIONALE 03 marzo 2016, n. 3
MEMORIA DEL NOVECENTO. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLA STORIA DEL NOVECENTO IN EMILIA-ROMAGNA. PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL’EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH.
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 16 aprile 2021, n. 3 L.R. 27 ottobre 2022, n. 16 L.R. 27 dicembre 2022, n. 23(titolo sostituito da art. 3 l.r. 16 aprile 2021, n. 3)
Art. 6
Clausola valutativa
1.
L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a)
quali interventi sono stati attuati per la promozione e il sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna con particolare riguardo:
1)
agli interventi per lo studio, la ricerca, la raccolta di testimonianze, in ogni forma e linguaggio, e la loro diffusione;
2)
agli interventi finalizzati alla conservazione, al restauro, alla valorizzazione dei luoghi della memoria, di beni immobili, materiali e documenti nonché al loro censimento e mappatura;
b)
l'ammontare delle risorse stanziate ed erogate in relazione alle varie tipologie degli interventi previsti dalla legge, con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari e dei risultati derivati;
c)
le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della legge.
2.
Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.