Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 marzo 2016, n. 4

ORDINAMENTO TURISTICO REGIONALE - SISTEMA ORGANIZZATIVO E POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA VALORIZZAZIONE E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1998, N. 7 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 84 del 25 marzo 2016

Art. 3
Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province
1. Alla Città metropolitana di Bologna e alle Province è conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative:
a) alla definizione di proposte ai fini della programmazione della promozione turistica locale, ai sensi dell'articolo 6, comprensiva delle eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori per le Destinazioni turistiche;
b) alle professioni turistiche ai sensi delle normative vigenti;
c) al coordinamento delle attività di accoglienza, informazione locale e assistenza ai turisti.
2. La Città metropolitana di Bologna e le Province svolgono le attività amministrative connesse al Programma turistico di promozione locale, ivi compresa l'erogazione dei fondi assegnati dalla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a).
3. Nell'esercizio delle funzioni conferite la Città metropolitana di Bologna e le Province svolgono le attività di vigilanza e controllo ed applicano le relative sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Espandi Indice