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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 marzo 2016, n. 4

ORDINAMENTO TURISTICO REGIONALE - SISTEMA ORGANIZZATIVO E POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA VALORIZZAZIONE E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1998, N. 7 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA)

Art. 14
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) caratteristiche, mercati raggiunti, risultati conseguiti, criticità riscontrate nell'ambito dei progetti di marketing e di promozione turistica realizzati da APT servizi;
b) caratteristiche, mercati raggiunti, risultati conseguiti, criticità riscontrate nell'ambito dei progetti di marketing e di promozione turistica realizzati dalle Destinazioni turistiche;
c) implicazioni della programmazione regionale e locale della presente legge sulla programmazione regionale integrata dei trasporti;
d) finanziamenti accordati ai sensi dell'articolo 7, indicando altresì i risultati conseguiti.
2. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale comunica alla competente Commissione assembleare lo stato di attuazione delle presente legge con particolare riferimento al nuovo assetto organizzativo.
3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

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